Inammissibilità ricorso per decesso: quando la morte ferma il processo
L’ordinanza in esame, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio di come un evento naturale, quale il decesso di una delle parti, possa influenzare irrevocabilmente l’esito di un procedimento giudiziario. Il principio cardine è quello dell’inammissibilità ricorso per decesso, una circostanza che priva il ricorso di ogni interesse giuridico e ne determina l’immediato arresto. Questo caso specifico riguarda un ricorso presentato dal Procuratore Generale, ma le cui ragioni sono venute meno a seguito della scomparsa della persona nei cui confronti era stato avviato il procedimento.
I fatti alla base della decisione
Il caso ha origine da un ricorso per cassazione promosso dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila. L’impugnazione era diretta contro un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza della stessa città, un provvedimento che riguardava le modalità di espiazione della pena di un determinato soggetto.
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si è verificato un fatto nuovo e decisivo: il decesso della persona interessata dal provvedimento impugnato. Questo evento, occorso in data 23 giugno 2023, ha cambiato radicalmente il quadro processuale.
La questione dell’interesse al ricorso dopo il decesso
Uno dei pilastri del nostro ordinamento processuale è il cosiddetto “interesse ad agire” o “interesse al ricorso”. Affinché un giudice possa pronunciarsi nel merito di una questione, è necessario che la parte che ha avviato l’azione legale abbia un interesse concreto e attuale a ottenere una certa decisione. In altre parole, la sentenza deve poter produrre un effetto utile e pratico per il ricorrente.
Nel contesto penale, quando un ricorso verte sull’esecuzione di una pena, l’interesse del Pubblico Ministero è legato alla corretta applicazione della sanzione nei confronti del condannato. Con il decesso di quest’ultimo, l’oggetto stesso della contesa – l’espiazione della pena – cessa di esistere. Non è più possibile eseguire alcuna pena su una persona deceduta, e di conseguenza viene a mancare qualsiasi utilità pratica di una pronuncia della Corte.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nella sua sintetica ma ineccepibile ordinanza, ha applicato rigorosamente questo principio. I giudici hanno rilevato che il decesso del soggetto, avvenuto successivamente alla presentazione del ricorso, “toglie interesse al ricorso” stesso. L’impugnazione era stata avanzata contro un provvedimento relativo all’espiazione della pena; venendo meno la persona che doveva espiare tale pena, l’intero procedimento perde la sua ragion d’essere.
La Suprema Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal Procuratore Generale, poiché l’assenza di un presupposto processuale fondamentale – l’interesse al ricorso – impedisce qualsiasi valutazione sulla fondatezza delle censure. La declaratoria di inammissibilità è, in questi casi, un atto dovuto che chiude il procedimento in via preliminare.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato: gli eventi della vita reale, come la morte, hanno un impatto diretto e definitivo sul processo. La giustizia non opera in un vuoto astratto, ma si confronta con situazioni concrete. La pronuncia di inammissibilità ricorso per decesso sottolinea come la funzione stessa della giurisdizione sia legata all’esistenza di una controversia reale e attuale. Quando questa viene meno per cause naturali, il processo non può che arrestarsi, riconoscendo l’impossibilità di proseguire un’azione ormai priva di scopo.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se l’imputato muore prima della decisione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte non procede all’esame del merito della questione perché l’evento del decesso fa venir meno l’interesse a proseguire il giudizio.
Perché il decesso dell’imputato causa l’inammissibilità del ricorso?
Perché toglie l’interesse al ricorso. Se l’oggetto del contendere era, come in questo caso, l’espiazione della pena, la morte della persona condannata rende impossibile e priva di scopo qualsiasi decisione in merito, estinguendo di fatto la materia del contendere.
Chi ha preso questa decisione e su quale base?
La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione. La Corte ha basato la sua ordinanza sulla constatazione del decesso dell’imputato, un fatto che ha reso il ricorso del Procuratore Generale privo di interesse e, di conseguenza, inammissibile dal punto di vista procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA nel procedimento nei confronti di COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Procuratore generale di l’Aquila ricorre per cassazione contro il prov indicato in intestazione nel procedimento emesso nei confronti di COGNOME NOME; Rilevato che il 23 giugno 2023 NOME è deceduto, il che toglie int:eresse al ricor stato presentato contro un provvedimento relativo alla espiazione della pena da parte
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 dicembre 2023.