Inammissibilità Ricorso per Archiviazione: Analisi di una Sentenza della Cassazione
L’esito di un procedimento penale può influenzare direttamente la sorte delle impugnazioni relative a misure cautelari, come un sequestro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10630 del 2024, offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso a seguito dell’archiviazione del procedimento principale, delineando un importante principio di economia processuale e di interesse ad agire.
Il Contesto del Ricorso: Sequestro e Impugnazione
La vicenda ha origine da un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli. Oggetto del provvedimento erano i telefoni cellulari nella disponibilità di un indagato per reati di particolare gravità, tra cui la rivelazione di segreti d’ufficio e l’associazione di tipo mafioso.
Il Tribunale del riesame confermava il sequestro. Contro tale ordinanza, la difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un difetto di motivazione sulla configurabilità dei reati, sulla pertinenza e sull’adeguatezza del vincolo, sostenendo che il sequestro avesse un carattere meramente esplorativo.
La Svolta Processuale: l’Archiviazione del Procedimento
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento decisivo: il procedimento penale a carico del ricorrente veniva archiviato. La difesa produceva quindi un’istanza, allegando la sopravvenuta mancanza di interesse a proseguire nell’impugnazione. Questo fatto nuovo ha radicalmente cambiato le carte in tavola, spostando il focus dalla legittimità del sequestro alla sussistenza stessa delle condizioni per una pronuncia di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha accolto la prospettiva difensiva, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. Il ragionamento dei giudici si basa su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’interesse ad agire. Questo requisito deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del giudizio.
L’intervenuta archiviazione del procedimento penale ha fatto venir meno, in modo definitivo, l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sulla legittimità del sequestro. Poiché il sequestro probatorio è una misura strumentale all’accertamento dei fatti in un procedimento penale, la chiusura di quest’ultimo rende priva di ogni utilità pratica una pronuncia sull’atto di sequestro stesso. L’impugnazione, pertanto, perde il suo scopo.
Un ulteriore aspetto rilevante è che, data la natura ‘sopravvenuta’ della causa di inammissibilità (l’archiviazione), la Corte ha deciso di non applicare le statuizioni previste dall’art. 616 del codice di procedura penale, che normalmente conseguono a una declaratoria di inammissibilità, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Impatto Pratico della Decisione
Questa sentenza ribadisce un principio consolidato: le vicende del procedimento principale si riflettono inevitabilmente sui procedimenti incidentali. La chiusura del fascicolo principale tramite archiviazione determina la ‘morte’ processuale delle impugnazioni relative a misure cautelari o probatorie, per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione sottolinea come il processo non possa ridursi a una mera disquisizione teorica, ma debba sempre rispondere a un’esigenza concreta e attuale di tutela giuridica, che in questo caso era venuta meno.
Cosa succede a un ricorso contro un sequestro se il procedimento penale principale viene archiviato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. L’archiviazione del procedimento fa venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una decisione sulla legittimità del sequestro, rendendo l’impugnazione priva di scopo.
Perché il ricorso viene dichiarato inammissibile in questo caso?
Viene dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta mancanza di interesse’. Poiché il sequestro è uno strumento finalizzato all’accertamento dei fatti in un processo, la chiusura del processo stesso (mediante archiviazione) rende inutile qualsiasi pronuncia sulla misura.
L’inammissibilità del ricorso comporta sempre delle sanzioni per chi lo ha proposto?
No. In questo specifico caso, poiché la causa di inammissibilità è ‘sopravvenuta’, ovvero si è verificata dopo la proposizione del ricorso (l’archiviazione), la Corte ha stabilito di non applicare le sanzioni previste dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10630 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da ~caldo NOMENOME NOME a Noia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 21/06/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che l’inammissibilità del ricorso. ha concluso chiedendo dichiararsi
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, a seguito di istanz riesame dell’indagato NOME COGNOME, ha confermato il decreto di sequestr probatorio emesso il 5 aprile 2023 dal Pubblico Ministero dello stesso Tribun avente ad oggetto i telefoni cellulari nella disponibilità del predetto in rela reati di cui agli artt. 326-378- 416-bis.1 cod. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensor dell’indagato deducendo con unico motivo mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della astratta configurabilità dei reati per i quali si procede esigenze ritenute nonché in relazione alla pertinenzialità e adeguatezza vincolo. In particolare, il mero richiamo alla annotazione di polizia giusdiziari dà affatto contezza dei predetti presupposti risultando generica rispet soggetto che avrebbe dato notizia, alle modalità della rivelazione ed al oggetto, mancando la valutazione di punti decisivi per l’accertamento del fa così palesandosi la mancanza di collegamento tra gli oggetti sequestrati e il ipotizzato. Inoltre, del tutto apodittica è la ritenuta pertinenzialità del t dells scheda sequestrate al ricorrente rivelandosi il carettere meram esplorativo dell’adozione del vincolo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indic
E’ pervenuta memoria di replica del difensore che ha eccepito l’omessa notifica kat difensore AVV_NOTAIO nonché ragioni a sosteg dell’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 15 novembre 2023 è stato disposto il rinvio de procedimento all’odierna udienza per la notifica dell’avviso al predetto difens
E’ pervenuta istanza difensiva che allega sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso per la disposta archiviazione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse i ragione della intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti d ricorrente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le statuizi ex art. 616 cod. proc. pen. in ragione della sopravvenuta causa di inammissibil
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 09/01/2024.