Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19371 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19371 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 09/10/1979
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 luglio 2024 la Corte di
appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 3 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato COGNOME NOME
Massimo alla pena ritenuta di giustizia per avere egli violato la previsione di cui all’art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con
modificazioni, con legge n. 48 del 2017, in quanto, destinatario del provvedimento del Questore di Caserta con il quale gli era stato inibito l’accesso
ad un’area di parcheggio sita in prossimità della Clinica San Michele di
Maddaloni, avendo egli ivi esercitato l’attività di “parcheggiatore” abusivo, non ottemperava a tale disposizione;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando il motivo di impugnazione di seguito sintetizzato;
che il ricorrente eccepiva il vizio di violazione di legge per non avere i giudici del merito assolto il prevenuto per l’illegittimità del provvedimento del Questore
di Caserta con il quale era stato imposto al ricorrente il divieto da lui violato.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, osserva il Collegio, il ricorrente chiede, in sostanza, nella presente sede un inammissibile sindacato sulla legittimità del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Caserta che già è stato a suo tempo verificata in sede di sua convalida secondo la previsione di cui all’art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 14 del 2917, e successive modificazioni;
che, siffatta pretesa, se accolta, comporterebbe la sostanziale vanificazione della perentorietà dei termini previsti dalla legge ai fini della tempestività della impugnazione del provvedimento con il quale la Autorità giudiziaria procede alla convalida della misura amministrativa disposta dal Questore;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delleky -k; 4 3 ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
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