Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30155 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30155 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 02/08/1975
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato, quanto al primo motivo, che, stando a condiviso indirizzo ermeneutico, formatosi in relazione alla disposizione di cui all’art. 581, comma
i- ter,
cod. proc. pen., nel testo applicabile alla fattispecie in esame, detta norma «è
applicabile all’atto di appello proposto dall’imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, posto che, in tal caso,
difettando la condizione prevista dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., le notificazioni devono avvenire con le forme ordinarie e non con quelle stabilite dal
citato art. 156 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 24902 del 17/05/2024, COGNOME Rv.
286516 – 01);
che, nel caso di specie, non vi è prova che l’odierno ricorrente fosse, al momento della proposizione dell’appello, ristretto in carcere;
considerato, in ordine al secondo motivo, che la giurisprudenza di legittimità
ha chiarito che «In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato
dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza dell’imputato» (Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287389 – 01), sicché le obiezioni articolate dal ricorrente non intaccano le argomentazioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa’ delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2025.