Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza del principio di specificità dei motivi, la cui violazione porta a una drastica conseguenza: l’inammissibilità del ricorso. Questo principio, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale, impone che l’atto di appello non sia una mera lamentela, ma una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche di tale requisito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di aver posseduto e negoziato assegni bancari di provenienza delittuosa. La condanna si fondava su solide basi probatorie, tra cui le dichiarazioni e i riconoscimenti fotografici effettuati dai titolari di diversi esercizi commerciali dove gli assegni erano stati utilizzati. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su un’unica, ma decisiva, argomentazione: la genericità dei motivi di ricorso. Vediamo i punti chiave del ragionamento dei giudici.
L’Onere di Specificità dell’Art. 581 c.p.p.
L’articolo 581, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a prospettare “deduzioni del tutto generiche”.
La Mancata Confutazione dell’Apparato Argomentativo
La Corte territoriale aveva costruito un “congruo e logico apparato argomentativo” per identificare l’imputato come possessore e negoziatore degli assegni illeciti, basandosi su dichiarazioni e riconoscimenti fotografici. Il ricorso, invece di attaccare punto per punto questo ragionamento, non ha indicato “con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativo” della sentenza impugnata. Questo ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o una generica contestazione. Deve essere un’analisi critica, specifica e dettagliata della sentenza impugnata, capace di evidenziarne le presunte lacune, illogicità o violazioni di legge. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e si aggiungono ulteriori oneri economici per il ricorrente. La lezione è chiara: la precisione e la specificità non sono meri formalismi, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene ritenuto troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che i giudici non esaminano il merito della questione, la condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione secondo la legge?
Secondo l’art. 581 del codice di procedura penale, il ricorso deve indicare in modo specifico e puntuale le ragioni di fatto e di diritto che si contestano. È necessario confutare analiticamente il percorso argomentativo della sentenza precedente, non limitarsi a deduzioni generiche.
Su quali prove si basava la condanna della Corte d’Appello in questo caso?
La condanna si fondava su un apparato probatorio ritenuto logico e congruo, che includeva le dichiarazioni attendibili e gli affidabili riconoscimenti fotografici effettuati dai titolari degli esercizi commerciali presso cui l’imputato aveva negoziato gli assegni di provenienza illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31385 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31385 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 11/11/1974
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo f) di imputazione, non è consentito dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 581, comma 1 cod. proc. pen.;
che, infatti – a fronte del congruo e logico apparato argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale in ordine alla identificazione dell’imputato quale possessore di assegni bancari di provenienza delittuosa che lui stesso aveva negoziato presso vari esercizi commerciali (fondato sulle attendibili dichiarazioni e sugli affidabil riconoscimenti fotografici operati dai titolari di detti locali)- il ricorso prosp deduzioni del tutto generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto volte a confutare il percorso argomentativ della Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.