Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso vago e indeterminato è destinato a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti essenziali che ogni atto di appello deve possedere per essere esaminato nel merito.
Il Contesto Processuale
Il ricorrente aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di un reato. L’atto di appello si concentrava sulla contestazione della correttezza della motivazione che aveva portato alla condanna. Tuttavia, la difesa non è riuscita a superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione come ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, l’atto era privo dei requisiti minimi richiesti dalla legge per consentire un esame nel merito della questione sollevata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul mancato rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso contestava la motivazione della sentenza impugnata, definita dalla Cassazione ‘logicamente corretta’, senza però specificare quali fossero gli elementi concreti alla base della censura. L’atto di appello si limitava a una critica generica, non fornendo al giudice dell’impugnazione gli strumenti necessari per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità. In altre parole, non basta affermare che una motivazione è sbagliata; è indispensabile spiegare perché, indicando con precisione i passaggi illogici o le prove travisate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Un ricorso non può essere una mera lamentela contro una decisione sfavorevole, ma deve configurarsi come una critica strutturata, puntuale e argomentata. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma rappresenta la conseguenza diretta dell’impossibilità per il giudice di comprendere e valutare le doglianze della parte. Per gli avvocati, ciò significa che la preparazione di un appello richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la capacità di articolare le censure in modo chiaro e specifico, pena la preclusione di un esame nel merito e un’ulteriore condanna economica per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non indicava gli elementi specifici a sostegno della contestazione contro la motivazione della sentenza, impedendo così al giudice di valutare i rilievi sollevati.
Cosa richiede la legge per un valido motivo di ricorso?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, l’atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Non è sufficiente una critica generica.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 20/04/1984
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.