Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Ribadisce l’Onere di Specificità
L’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi rappresenta una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’ulteriore conferma di un principio fondamentale: chi impugna una sentenza deve farlo in modo chiaro e specifico, altrimenti il suo gravame non supererà il primo vaglio di ammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge nella decisione dei giudici di secondo grado. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza che riteneva ingiusta.
Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, che ha il compito non di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su un unico motivo, contestando la correttezza logica della motivazione della sentenza d’appello e la violazione di norme procedurali. Nonostante le doglianze, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
La ragione di tale decisione risiede nella genericità e indeterminatezza dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici supremi, il ricorso era privo dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi ricorre di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha spiegato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta e ben argomentata, il ricorrente non ha specificato quali fossero gli elementi concreti alla base della sua censura. In altre parole, si è limitato a una critica generale senza individuare i passaggi specifici della motivazione che riteneva errati o le prove che sarebbero state travisate.
Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. L’atto di ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di decidere senza dover ricercare autonomamente gli atti del processo. La mancanza di questa specificità rende il ricorso un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per ogni avvocato e parte processuale: un’impugnazione non è una mera dichiarazione di dissenso, ma un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e il rigoroso rispetto dei requisiti di legge. Una critica generica e non argomentata è destinata a fallire, con conseguenze economiche negative per chi la propone. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace esige uno studio approfondito della sentenza da impugnare e l’individuazione puntuale dei suoi eventuali vizi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che sostenevano la censura, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘genericità’ del motivo di ricorso?
Per genericità si intende la mancanza, nell’atto di impugnazione, di una critica specifica e puntuale contro la sentenza contestata. Il ricorrente si è limitato a una contestazione generale senza individuare i passaggi logici errati o gli elementi fattuali specifici, impedendo così al giudice di comprendere e valutare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47470 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47470 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA.3
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore