Inammissibilità Ricorso: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Presentare un ricorso contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la specificità dei motivi. Se un’impugnazione è troppo generica, il rischio concreto è l’inammissibilità ricorso, che impedisce al giudice persino di esaminare il caso nel merito. Analizziamo questa decisione per capire perché la chiarezza e la precisione sono essenziali nell’atto di appello.
Il Caso in Esame: un Appello contro la Condanna
La vicenda nasce dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso si limitava a una critica generale, senza entrare nel dettaglio degli errori che, a suo avviso, avrebbero viziato la decisione dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso non possono essere vaghi o indeterminati.
Inammissibilità Ricorso: Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici della Cassazione hanno spiegato in modo dettagliato le ragioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, fornendo una vera e propria lezione sulla corretta redazione di un atto di impugnazione.
La Genericità come Vizio Capitale
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso era “del tutto generico per indeterminatezza”. In altre parole, non indicava gli elementi specifici su cui si basava la censura, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi alla sentenza.
Mancanza di Correlazione con la Sentenza Impugnata
Un altro punto cruciale sollevato dalla Corte è la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso. Non è sufficiente presentare le proprie ragioni; è necessario che queste si confrontino direttamente con la motivazione del giudice precedente, evidenziandone le presunte lacune, illogicità o errori. Un ricorso che ignora le “esplicitazioni del giudice censurato” cade inevitabilmente nel vizio di mancanza di specificità. Questo vizio, ai sensi dell’articolo 591 del codice di procedura penale, conduce direttamente all’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza della Cassazione è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non basta esprimere un generico dissenso, ma è indispensabile articolare una critica puntuale, specifica e direttamente collegata alla motivazione del provvedimento. In assenza di questi requisiti, l’impugnazione non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la decisione sfavorevole, ma anche di aggravare la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di un motivo di ricorso del tutto generico e indeterminato, che non consente al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che i motivi non devono essere generici, ma devono indicare chiaramente gli elementi alla base della censura e devono essere correlati alle ragioni argomentate nella decisione che si impugna, non potendo ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come nel caso specifico, al versamento di una somma di denaro (in questo caso tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44719 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44719 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione post a base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al capo A) tutto generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, c 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugna logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, no consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pro sindacato; atteso che la mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senz cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell’art. 591, co. 1, lett c.p.p., all’inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, NOME, Rv. 210157-02; Se 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710 -01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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