Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Senza di essa, si rischia una declaratoria di inammissibilità ricorso, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo il caso per capire gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Tre imputati, condannati dalla Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. I motivi addotti erano tre: una contestazione generica sulla valutazione delle prove relative alla loro responsabilità penale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, per due di loro, una presunta irregolarità nella notifica della sentenza di primo grado, avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al difensore con un’indicazione cumulativa dei destinatari.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. La decisione è stata netta e ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati e privi dei requisiti minimi richiesti dalla legge.
Le motivazioni: perché l’inammissibilità ricorso?
La decisione della Cassazione si basa su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, ognuno dei quali è stato ritenuto deficitario sotto profili diversi ma ugualmente cruciali.
Il Primo Motivo: la Genericità dell’Impugnazione
Il cuore della pronuncia riguarda il primo motivo, con cui si contestava la responsabilità penale. La Corte ha evidenziato come questo fosse del tutto privo dei requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. I ricorrenti si erano limitati a deduzioni generiche, senza enunciare puntualmente le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata che avrebbero dovuto sostenere la loro tesi. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ampia e giuridicamente corretta, un’impugnazione generica non ha alcuna possibilità di successo e conduce direttamente a una pronuncia di inammissibilità ricorso.
Il Secondo Motivo: le Attenuanti Generiche
Anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata giudicata manifestamente infondata. La Cassazione ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui spetta alla parte interessata dedurre specificamente gli elementi di segno positivo che potrebbero giustificare la concessione delle attenuanti. Una richiesta meramente generica, come quella avanzata nel caso di specie, deve ritenersi implicitamente respinta quando il giudice ha già argomentato adeguatamente sulla determinazione della pena, come era avvenuto nel giudizio di merito.
Il Terzo Motivo: la Validità della Notifica via PEC
Infine, la Corte ha respinto la censura relativa alle modalità di notifica della sentenza di primo grado. La notifica via PEC al difensore, anche con indicazione cumulativa dei destinatari, è stata ritenuta perfettamente valida. Tale modalità è conforme sia alla normativa (art. 183, lett. b, cod. proc. pen.) sia all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che ne riconosce la piena efficacia legale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea che un ricorso in Cassazione non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche, ma deve essere un atto tecnico, preciso e puntuale, che dialoghi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, ribadisce che per ottenere benefici come le attenuanti generiche è necessario un onere di allegazione specifico da parte della difesa. Infine, conferma la piena validità ed efficacia delle notifiche telematiche nel processo penale, spazzando via dubbi procedurali che potrebbero rallentare la giustizia. La conseguenza di un’impugnazione non adeguatamente preparata non è solo la sconfitta processuale, ma anche un aggravio di spese per l’imputato.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso per Cassazione?
Significa che il ricorso non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e i riferimenti specifici alla motivazione della sentenza che si intende criticare, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. L’assenza di tale requisito porta all’inammissibilità.
Per ottenere le attenuanti generiche, è sufficiente farne semplice richiesta al giudice?
No. Secondo la Corte, la parte interessata ha l’onere di indicare e dedurre specificamente gli elementi positivi (es. comportamento processuale, precedenti) che possano giustificarne la concessione. Una richiesta generica si considera implicitamente respinta se il giudice ha già adeguatamente motivato la pena.
È valida la notifica di un atto giudiziario inviata via PEC al difensore con un’indicazione cumulativa di più assistiti?
Sì, la Corte ha confermato che questa modalità di notifica è pienamente valida e manifestamente infondata qualsiasi contestazione in merito, in quanto conforme alla normativa e alla consolidata giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e le note conclusive rassegnate;
osservato che la sovrapponibilità dei motivi ne autorizza la trattazione congiunta;
considerato che il primo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 16 – 18), si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che sostanziano l’impugnazione e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell’ipotesi in cui l parte interessata non assolva all’onere di dedurre specificamente gli elementi di segno positivo da valorizzare al fine dell’applicazione delle attenuanti in parola, tale richiesta generica deve ritenersi implicitamente disattesa allorché sia adeguatamente argomentato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 18);
rilevato che il terzo motivo, proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il quale si censurano le modalità di notifica agli imputati dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado ex art. 548, comma 2, cod.proc.pen. in quanto avvenuta a mezzo PEC al difensore di fiducia con indicazione cumulativa dei destinatari è manifestamente infondata alla luce del dato normativo di cui all’art. 183, lett. b) cod. proc. pen. e della consolidata giurisprudenza di legittimi (Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276528; Sez. 1, n. 12309 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 272313), come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale (si vedano pagg. 10 e 11);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause d’esonero.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024.