Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti formali necessari per impugnare una sentenza penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura: la specificità dei motivi. Senza una critica dettagliata e puntuale, il rischio concreto è quello dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione, una sanzione che impedisce alla Corte di esaminare il caso nel merito. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire perché un ricorso generico è destinato a fallire.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Senza Fondamento Critico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ in ordine alla sua responsabilità penale. Tuttavia, invece di articolare una critica puntuale e argomentata contro la decisione dei giudici di secondo grado, si è limitata a formulare censure generiche e prive di un nesso logico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso non spiegava dove e perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, ma si limitava ad affermarlo in modo astratto.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione sulla responsabilità penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione alla sentenza d’appello, ma semplicemente che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Necessità di Specificità nel Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte, richiamando precedenti pronunce, tra cui una delle Sezioni Unite (la massima espressione della giurisprudenza di legittimità), ha ribadito due concetti chiave:
1. Enunciazione e Argomentazione: Non è sufficiente elencare i motivi di dissenso. È necessario che questi siano esplicitamente enunciati e, soprattutto, argomentati. L’avvocato deve sviluppare una critica puntuale contro le ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione impugnata.
2. Chiarezza e Precisione: I motivi devono essere indicati in modo chiaro e preciso, permettendo al giudice di legittimità di individuare immediatamente i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso generico, che si limita a ripetere doglianze già respinte o a formulare critiche astratte, non assolve a questa funzione.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la ricorrente si era limitata a ‘dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito’. Mancava, quindi, quel confronto specifico e ragionato con la sentenza che si intendeva contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione in materia penale. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un’ipotesi remota, ma una conseguenza diretta di un’impostazione difensiva superficiale o non adeguatamente tecnica. La lezione pratica è chiara: il ricorso non può essere una semplice lamentela sulla presunta ingiustizia della sentenza. Deve essere, invece, un’analisi tecnica e rigorosa, capace di smontare, pezzo per pezzo, la struttura logico-giuridica della decisione impugnata, evidenziandone le specifiche falle. In assenza di tale specificità, non solo si perde la possibilità di una revisione del caso, ma si va incontro a sicure conseguenze economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi. Secondo l’ordinanza, ciò accade se le censure sono generiche e non si confrontano criticamente con le ragioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono formulate in modo vago, astratto e non puntuale. Un motivo è generico quando non indica con precisione gli errori logici o giuridici della sentenza e non sviluppa un’argomentazione critica specifica, limitandosi a enunciare un dissenso senza sostenerlo con un’analisi dettagliata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito del caso, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36283 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; la ricorre fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in m chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sinda (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.