Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione. Il caso evidenzia come la mancanza di precisione e chiarezza possa portare a una drastica conseguenza: l’inammissibilità ricorso cassazione. Questo provvedimento non entra nel merito della questione, ma si ferma a un controllo preliminare, sanzionando la genericità dei motivi presentati. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della loro difesa si basava su un unico motivo: la contestazione della loro responsabilità penale per una presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, sostenevano di non aver agito con l’intenzione di commettere la truffa. Il loro ricorso, presentato con un unico atto, è stato quindi sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Corte di Cassazione, senza entrare nel vivo della discussione sulla colpevolezza o innocenza degli imputati, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una ragione puramente processuale: la violazione dell’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. Secondo i giudici, i motivi addotti dai ricorrenti erano del tutto privi dei necessari ‘requisiti di specificità’.
I ricorrenti si sono limitati a formulare ‘deduzioni generiche’, senza enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto che giustificavano l’impugnazione e senza fornire i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Questo ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare con precisione le critiche mosse e, di conseguenza, di esercitare il proprio ruolo di controllo. L’esito è stato inevitabile: declaratoria di inammissibilità ricorso cassazione e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
Le motivazioni della Corte sono lapidarie ma estremamente chiare. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomentazioni generiche o una lamentela astratta contro la sentenza impugnata. Deve essere un atto tecnico, preciso e autosufficiente. La legge, attraverso l’art. 581 c.p.p., impone al ricorrente l’onere di:
1. Indicare specificamente i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
2. Enunciare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fallito su entrambi i fronti. Le loro argomentazioni sono state giudicate talmente vaghe da non permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero le critiche specifiche mosse alla sentenza di secondo grado. Un’affermazione generica come ‘manca l’elemento soggettivo’ non è sufficiente se non è supportata da un’analisi dettagliata di come la Corte d’Appello avrebbe errato nel valutare le prove e nell’applicare la legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità di un’impugnazione. Chi intende ricorrere in Cassazione deve strutturare il proprio atto in modo analitico, confrontandosi punto per punto con la motivazione della sentenza che intende contestare. Non basta dissentire, bisogna spiegare perché, dove e come il giudice precedente ha sbagliato, utilizzando argomentazioni giuridiche precise e riferimenti fattuali concreti. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il rigetto nel merito, ma la chiusura preliminare del processo, con l’aggiunta di una condanna economica. Un monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza del rigore formale e sostanziale nella redazione degli atti giudiziari.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Presentava deduzioni generiche che non permettevano al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Cosa contestavano i ricorrenti riguardo alla loro condanna per truffa?
I ricorrenti contestavano l’affermazione della loro responsabilità penale sostenendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo della truffa, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7865 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7865 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a TORCHIAROLO il 13/11/1957
COGNOME NOME nato a TERAMO il 27/04/1969
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per l’insussistenza dell’elemento soggettivo della truffa, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.