Inammissibilità del Ricorso: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché la precisione nella formulazione delle censure è un requisito imprescindibile per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, in un unico motivo, una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione. Le critiche erano rivolte sia all’affermazione della sua responsabilità penale, sia alla determinazione del trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma decisiva, constatazione: la totale genericità del motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dal codice di procedura penale, rendendo impossibile per la Corte stessa comprendere e valutare le doglianze sollevate.
Il Principio di Specificità del Ricorso
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 581, comma 1, lettera d), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non è sufficiente lamentare genericamente un errore del giudice precedente, ma è necessario:
1. Individuare il punto esatto della sentenza che si contesta.
2. Spiegare le ragioni giuridiche per cui si ritiene che quel punto sia errato.
3. Indicare gli elementi fattuali (prove, testimonianze, documenti) a sostegno della propria tesi.
L’obiettivo di questa norma è duplice: garantire la serietà dell’impugnazione ed evitare ricorsi puramente dilatori, e consentire al giudice dell’impugnazione di delimitare con precisione l’oggetto del suo esame.
Le Motivazioni della Cassazione
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata presentava una motivazione completa e adeguata sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla pena inflitta. Di fronte a tale motivazione, il ricorso si è limitato a formulare una censura generica, senza indicare quali specifici elementi o passaggi della motivazione fossero errati o carenti. Tale approccio ha impedito ai giudici di legittimità di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Di conseguenza, non potendo esaminare nel merito un motivo così formulato, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni inammissibili. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati, evidenziando come il rispetto delle forme processuali sia essenziale quanto la fondatezza delle proprie ragioni nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era del tutto generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi specifici a base della censura, impedendo al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un motivo di ricorso valido?
La legge richiede che il motivo di ricorso sia specifico, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica alla sentenza impugnata. Una censura generica, che non si confronta con la motivazione della decisione contestata, non è considerata valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30913 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione completa e adeguata esposta nella sentenza impugnata sia in ordine alla pronuncia di penale responsabilità dell’imputato sia in punto di trattamento sanzionatorio, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente