Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi non sono Specifici
L’inammissibilità ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22910/2024) offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione possa portare a una pronuncia di questo tipo, precludendo l’esame del merito della questione. Questo provvedimento ribadisce principi fondamentali riguardanti i requisiti formali del ricorso e i limiti alla revisione della dosimetria della pena in sede di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio applicato. Il ricorrente, in sostanza, contestava sia l’inquadramento del reato sia la misura della pena inflittagli, ritenendola ingiusta.
La questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, la quale è stata chiamata a valutare se i motivi presentati possedessero i requisiti di legge per poter essere esaminati nel merito.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha concluso per la netta inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, entrambi legati alla violazione dei principi che regolano l’atto di impugnazione nel processo penale.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo punto cruciale riguarda la genericità dei motivi addotti. Secondo i giudici, il ricorso era privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Il ricorrente, infatti, si era limitato a prospettare ‘deduzioni generiche’, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento delle sue richieste. Mancavano, inoltre, i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, rendendo impossibile un confronto critico tra la decisione del giudice d’appello e le censure mosse.
La Questione sulla Dosimetria della Pena
Il secondo profilo di inammissibilità del ricorso concerneva la critica alla dosimetria della pena. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena non necessita di una giustificazione espressa quando la sanzione irrogata è pari o molto vicina al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. In questi casi, si presume implicitamente che il giudice abbia valutato positivamente i criteri direttivi indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.), optando per una pena mite. Contestare una sanzione così determinata, senza evidenziare palesi vizi logici o errori di diritto, non costituisce un motivo di ricorso ammissibile in Cassazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e didascalica. Si evidenzia che un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche. Deve, al contrario, articolare critiche precise e circostanziate, dialogando specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che si intende impugnare. Per quanto riguarda la pena, la Corte spiega che, proprio in virtù della ridotta entità della sanzione applicata (prossima al minimo), è possibile desumere implicitamente come il giudice di merito abbia tenuto conto dei criteri legali. Non è richiesta, pertanto, una motivazione analitica e puntuale su ogni singolo aspetto, in quanto la scelta stessa di una pena contenuta è di per sé indicativa di una valutazione favorevole all’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente rigorosi e fondati su motivi specifici, evitando censure generiche che non possono trovare accoglimento in sede di legittimità. La corretta formulazione del ricorso è un presupposto indispensabile per la tutela effettiva dei propri diritti nel processo penale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, presentando deduzioni generiche senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno.
Il giudice deve sempre giustificare in modo dettagliato la misura della pena inflitta?
No, secondo l’ordinanza, il giudice non deve giustificare espressamente l’uso del suo potere discrezionale se irroga una pena corrispondente o prossima al minimo edittale, poiché si presume che abbia tenuto implicitamente conto dei criteri dell’art. 133 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22910 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22910 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previst a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, inoltre, quanto alla dosimetria della pena, l’uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell’ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 cod. pen;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.