Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza d elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del nonché la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requi di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione de fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sin del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, ì giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, co corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, mera riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 su responsa e qualificazione della condotta estorsiva, pagg. 7 e 8 sulle ragioni diniego sanzioni sostitutive);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che non debbano essere liquidate le spese alla parte civil tenuto conto che la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo parte civile, avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese for un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può e condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile qu il difensore non abbia svolto alcuna attività e – come nel caso in esame limitato a depositare telematícamente conclusioni scritte e nota spese (Sez Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 – 01; Sez. 2, n. 6965 de 18/10/2018, Dep. 2019, COGNOME, Rv. 275524).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 19 marzo 2024.