Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale nel diritto processuale penale: la necessità di specificità negli atti di impugnazione. La decisione evidenzia come la presentazione di un ricorso con motivi generici conduca inevitabilmente alla sua declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due soggetti avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Gli imputati, attraverso un unico atto, hanno impugnato la decisione di secondo grado, contestando la correttezza della motivazione che fondava la loro dichiarazione di responsabilità. Il caso è così giunto all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti manifestamente infondati, giungendo a una pronuncia di inammissibilità del ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone requisiti precisi per la validità di un atto di impugnazione.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso era caratterizzato da “doglianze generiche”. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a contestare la motivazione della sentenza impugnata senza:
* Indicare puntualmente gli elementi a sostegno della loro censura.
* Precisare il contenuto e la decisività delle questioni che ritenevano irrisolte.
* Confrontarsi specificamente con l’apparato argomentativo autonomo della sentenza d’appello.
In particolare, la Corte ha sottolineato come la critica all’uso della tecnica di motivazione per relationem (cioè per rinvio ad altri atti) sia stata formulata in modo generico, senza specificare in che modo i giudici di merito ne avrebbero fatto un uso esorbitante rispetto ai limiti consolidati dalla giurisprudenza.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p. e l’Inammissibilità del Ricorso
L’articolo 581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’obiettivo della norma è consentire al giudice dell’impugnazione di individuare con esattezza i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso generico, che non entra nel dettaglio delle critiche, vanifica questa funzione e si traduce in un atto non idoneo a far proseguire il giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i ricorsi non permettevano di comprendere le specifiche critiche mosse alla sentenza di secondo grado. L’assenza di una critica puntuale e argomentata impedisce al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Prospettare doglianze generiche significa, in sostanza, chiedere una rivalutazione complessiva del merito della vicenda, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. Pertanto, constatata la mancanza dei requisiti essenziali, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Conclusioni: L’Obbligo di Specificità negli Atti di Impugnazione
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice precedente, ma è indispensabile articolare una critica strutturata, specifica e pertinente, ancorata a precisi elementi fattuali e giuridici. In caso contrario, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di subire un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le lamentele erano generiche e non indicavano puntualmente gli elementi a sostegno, il contenuto e la decisività delle questioni, impedendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso per i ricorrenti?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il ricorso non si è confrontato con l’autonomo apparato argomentativo della sentenza?
Significa che i ricorrenti non hanno analizzato e criticato in modo specifico le ragioni esposte nella sentenza d’appello, limitandosi a contestazioni generiche senza entrare nel merito del ragionamento seguito dai giudici di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7510 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SANT’ARPINO il DATA_NASCITA NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi preserati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, prospettando doglianze generiche, senza la puntuale indicazione non solo degli elementi a sostegno della censura formulata, ma anche del contenuto e della decisività delle questioni che si assumono irrisolte, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, si censura il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem genericamente, senza specificare in che termini i giudici di merito vi avrebbero fatto ricorso in maniera esorbitante dai limiti delineati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e senza confrontarsi con l’autonomo apparato argomentativo di cui è dotata la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.