Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso processuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire i requisiti che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità e giungere a un esame nel merito. Il principio è chiaro: un ricorso non può essere una lamentela generica, ma deve configurarsi come una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si intende contestare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la responsabilità penale. L’interessato basava la sua impugnazione su due motivi principali. Con il primo, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Con il secondo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, circostanze che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le doglianze del ricorrente, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda interamente sull’analisi dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza della Cassazione è estremamente chiara nell’individuare le ragioni dell’inammissibilità del ricorso. Entrambi i motivi presentati sono stati giudicati privi del requisito della specificità, come imposto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Carenza di Specificità del Primo Motivo
La Corte ha rilevato che il primo motivo, relativo alla dichiarazione di responsabilità, si limitava a presentare deduzioni generiche e di fatto. Mancava una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” che giustificassero il ricorso. In altre parole, l’appellante non aveva spiegato in modo preciso quali principi legali fossero stati violati o applicati erroneamente dalla Corte d’Appello. Questa genericità ha impedito ai giudici di legittimità di individuare i punti specifici della sentenza da sottoporre a revisione e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e l’Inammissibilità del Ricorso
Anche il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. La Cassazione ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua decisione sia basata su un “congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi”. Poiché nel caso di specie la Corte d’Appello aveva fornito una simile motivazione, la critica mossa nel ricorso è stata giudicata manifestamente infondata e, ancora una volta, priva di specificità.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’atto di appello deve essere un dialogo tecnico e preciso con la decisione impugnata, non un semplice sfogo. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che i motivi siano redatti con la massima precisione, indicando chiaramente:
1. Le parti della motivazione che si contestano.
2. Le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la critica.
3. I riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto delle proprie tesi.
La sentenza rappresenta un monito per i difensori sull’importanza di redigere atti di impugnazione che non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni del grado precedente, ma che attacchino specificamente la logica giuridica del provvedimento impugnato. Solo un ricorso così strutturato può superare il filtro di ammissibilità e consentire una reale tutela dei diritti dell’imputato.
Cosa significa che un ricorso è privo di specificità?
Significa che il ricorso presenta deduzioni generiche e non enuncia in modo puntuale e chiaro le ragioni di diritto e i riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato che giustificano l’impugnazione, impedendo così al giudice di individuare i rilievi mossi.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi. È sufficiente che fornisca un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4953 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo dei requisiti di spec previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano ded generiche, in fatto, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, pertanto, consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il p sindacato;
ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consoli giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiest è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferim elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positiv avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.