Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2277 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2277 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Siderno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordi penale responsabilità, sia in punto di prova che in relazione all’art. 131pen., nonché la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei req di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria ana critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata n solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di man di specificità;
che, inoltre, le censure in punto di responsabilità tendono a prefigurar rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione de
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuaz di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzat giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatt con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’a meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.