Inammissibilità del ricorso in Cassazione: perché la specificità è cruciale
L’accesso al giudizio di Cassazione non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 60/2024, ribadisce un principio fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza di redigere un atto di impugnazione chiaro, specifico e tecnicamente ineccepibile.
I fatti alla base della decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’appellante contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, il ricorso è stato sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, che ne ha analizzato la struttura e il contenuto prima di poterne esaminare il merito.
La decisione della Corte e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione ha concluso per una secca declaratoria di inammissibilità del ricorso. La decisione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La violazione dei requisiti di specificità
Secondo i giudici di legittimità, l’atto di impugnazione era completamente privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge. In particolare, mancava una ‘puntuale enunciazione’ dei seguenti elementi:
* Le ragioni di diritto: Il ricorso non esplicitava in modo chiaro e comprensibile le norme di legge che si assumevano violate dalla sentenza impugnata.
* I riferimenti alla motivazione: L’atto non conteneva riferimenti congrui e pertinenti alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello, impedendo di fatto alla Cassazione di comprendere quali parti della decisione fossero oggetto di censura e perché.
Questa carenza strutturale ha reso impossibile per il giudice dell’impugnazione individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, esercitare il proprio sindacato sulla decisione di secondo grado.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda interamente sulla violazione dell’art. 581 c.p.p. Tale norma impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di ricorso siano specifici. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del sistema delle impugnazioni. Un motivo generico, che si limita a contestare la decisione senza articolare precise censure giuridiche e senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice precedente, non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il suo ruolo di giudice di legittimità. Il suo compito, infatti, non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Senza motivi specifici, questo controllo è impossibile. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso, così formulato, non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ha due conseguenze pratiche immediate per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia tecnica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza, ma è indispensabile articolare critiche precise, pertinenti e giuridicamente fondate, pena l’immediata chiusura del processo con una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. In particolare, non enunciava in modo puntuale le ragioni di diritto a fondamento delle censure e non conteneva riferimenti adeguati alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘requisiti di specificità’ di un ricorso?
Per ‘requisiti di specificità’ si intende l’obbligo per chi impugna una sentenza di indicare in modo chiaro e preciso i motivi della contestazione, specificando le norme di legge che si ritengono violate e le parti della motivazione della sentenza che si criticano, spiegandone le ragioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Le conseguenze sono state la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che ha reso definitiva la sentenza di condanna, e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 60 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 60 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 28/09/1983
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 co proc. pen. in quanto articolato in difetto della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento delle censure e dei correlativi e congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato che, pertanto, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi e, perciò, di esercitare il proprio sindacato;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.