Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Principio di Specificità
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale che richiede precisione e chiarezza. Un’impugnazione formulata in modo vago può portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguenze significative per l’imputato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce l’importanza dei requisiti di specificità dell’atto, come previsto dal codice di procedura penale, offrendo spunti fondamentali per la pratica legale.
Il Caso in Esame: Un Ricorso contro la Mancata Assoluzione
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare questa norma, che prevede l’obbligo per il giudice di dichiarare d’ufficio determinate cause di non punibilità in ogni stato e grado del processo.
Tuttavia, il ricorso non andava oltre questa affermazione generale, omettendo di specificare quali elementi concreti della motivazione della sentenza impugnata fossero errati o illogici e perché.
La Decisione della Corte: La Fondamentale Regola sulla Specificità
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione era privo dei requisiti fondamentali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Il ricorso si limitava a una critica generica senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza d’appello, che la Cassazione ha invece definito “logicamente corretta”. In assenza di indicazioni precise, il giudice dell’impugnazione non è messo in condizione di comprendere quali siano i rilievi mossi e, di conseguenza, di valutare la fondatezza della censura.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte si concentra sul principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera ripetizione di argomenti già esposti o una generica lamentela. Deve, al contrario, essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Il ricorrente ha l’onere di individuare con esattezza le parti della motivazione che ritiene viziate e di spiegare, con argomentazioni giuridiche e fattuali, le ragioni della presunta erroneità.
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta coerente, il ricorso non forniva alcun elemento concreto per mettere in discussione tale coerenza. Questa carenza rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, ovvero provocare una nuova valutazione giurisdizionale, e ne determina inevitabilmente l’inammissibilità. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale degli atti di impugnazione. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è indispensabile che l’avvocato difensore articoli le proprie censure in modo chiaro, specifico e pertinente. Ogni critica deve essere supportata da un preciso riferimento alle parti della sentenza contestata e da un’argomentazione logico-giuridica stringente. Ignorare questi requisiti formali non solo vanifica il diritto di difesa, ma espone l’assistito a ulteriori conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi e le ragioni per cui si contestava la sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Per genericità si intende una critica formulata in modo vago, che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non consente al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e i punti della decisione da riesaminare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 258 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 258 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 11/06/1994
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimen dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perc privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’innpugnazione di individuare i rilievi mossi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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