Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22866 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato a ANCONA il 03/07/2003
NOME COGNOMECUI 05LC171) nato a ANCONA il 03/07/2003
avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d’appello di Perugia
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati congiuntamente nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cod. pen., Ł manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, in tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per impugnare Ł ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. e sempre che sia accompagnata dall’allegazione, precisa e completa, delle sentenze definitive rilevanti ai fini del decidere, stante la natura eccezionale dell’istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello e l’assenza di qualsiasi pregiudizio per l’imputato, che può sempre vedersi riconoscere la continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285991 – 01; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409 – 01);
che, infatti, se Ł pur vero che il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame inerente alla mancata applicazione della continuazione, non potendo esimersi da tale compito riservandone la soluzione al giudice dell’esecuzione, Ł conforme all’effetto devolutivo dell’appello la sentenza che non si pronunci in ordine al nesso di continuazione, con altro reato già oggetto di condanna irrevocabile, per essere stata la questione prospettata non già con i motivi di appello ma soltanto -come nel caso in esame- con la formulazione delle conclusioni (cfr. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216238 – 01; Sez. 2, n. 17077 del 08/02/2011, COGNOME, Rv. 250245 – 01);
che, nel caso di specie, i giudici dell’appello hanno correttamente interpretato e applicato la legge, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 8 sulla richiesta tardiva e priva di allegazioni);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art.
62, primo comma, n. 4, cod. pen., Ł privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sulla non speciale tenuità anche in ragione degli ulteriori effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME