Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARANO DI NAPOLI il 27/07/1966
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
frv
Rilevato che
NOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 7
2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi dì ricorso, deduce viol legge e vizio di motivazione con riguardo sia all’accertamento dell’imposta evasa (primo
sia alla sussistenza del dolo (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità
le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese co argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricors
sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti pr avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali va
dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la se impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, che la società d
legale rappresentante l’attuale ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, risulta: a)
nell’anno 2013, somme pari a 190.000,00 euro, costituite da denaro distratto da un sot dell’Esercito dalle ritenute operate a favore dei dipendenti del Ministero della Difesa;
presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi; c) aver conseguenteme l’IRES per 52.267,59 euro, come da calcolo derivante dall’applicazione dell’aliquota del
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge perché dedotte con l’atto di appello, tra l’altro a fronte di una articolata motivazione del primo grado, la quale aveva evidenziato sia la ricezione, da parte dell’attuale ri bonifici per rilevanti importi dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano, sia qualunque rapporto economico tra la “RAGIONE_SOCIALE” e il Centro Amminis dell’Esercito Italiano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammiss
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente