Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
frv
Rilevato che
NOME, condannato per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 7
2000 alla pena di due anni di reclusione, articolando due motivi dì ricorso, deduce viol legge e vizio di motivazione con riguardo sia all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta evasa (primo
sia alla sussistenza del dolo (secondo motivo);
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità
le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese co argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricors
sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALEe fonti pr avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali va
dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la se impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, che la società d
legale rappresentante l’attuale ricorrente, la “RAGIONE_SOCIALE“, risulta: a)
nell’anno 2013, somme pari a 190.000,00 euro, costituite da denaro distratto da un sot RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE dalle ritenute operate a favore dei dipendenti del RAGIONE_SOCIALE;
presentato la dichiarazione ai fini RAGIONE_SOCIALEe imposte sui redditi; c) aver conseguenteme l’IRES per 52.267,59 euro, come da calcolo derivante dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota del
Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge perché dedotte con l’atto di appello, tra l’altro a fronte di una articolata motivazione del primo grado, la quale aveva evidenziato sia la ricezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘attuale ri bonifici per rilevanti importi dal RAGIONE_SOCIALE, sia qualunque rapporto economico tra la “RAGIONE_SOCIALE” e il RAGIONE_SOCIALE;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3000 in favore del RAGIONE_SOCIALEe Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEe cause di inammiss
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente