Inammissibilità del Ricorso: Perché non si possono introdurre nuovi motivi in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi di impugnazione non sono stati sollevati nei precedenti gradi di giudizio. Questa regola, apparentemente tecnica, è in realtà un pilastro che garantisce l’ordine e la coerenza del processo legale. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto, sottolineando le conseguenze per chi tenta di introdurre nuove doglianze nell’ultimo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Dinanzi alla Suprema Corte, il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ riguardo alla sua responsabilità penale, sostenendo che questa fosse basata su testimonianze contraddittorie. Tuttavia, un’analisi degli atti processuali precedenti ha rivelato una discrepanza cruciale: nel suo appello, l’imputato non aveva contestato la sua colpevolezza, ma si era limitato a chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si è basata su una valutazione puramente procedurale, senza entrare nel merito della presunta contraddittorietà delle testimonianze. La Corte ha applicato con rigore la normativa del codice di procedura penale, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso non dedotti in appello non possono essere presentati per la prima volta in Cassazione. La logica di questa regola è quella di ‘cristallizzare’ le questioni devolute al giudice dell’impugnazione, impedendo che il processo si trasformi in una ricerca continua e disordinata di nuovi argomenti difensivi ad ogni grado.
La Corte ha osservato che la censura del ricorrente, oltre ad essere ‘assolutamente generica’, era nuova. Poiché nell’atto di appello l’imputato aveva contestato unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio e non alla sua responsabilità, la successiva doglianza sulla valutazione delle prove era da considerarsi tardiva e, quindi, inammissibile. La Corte Suprema non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione del diritto sulla base delle questioni già sollevate.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: la strategia difensiva deve essere delineata in modo chiaro e completo fin dai primi gradi di giudizio. L’introduzione di nuovi motivi in Cassazione non è una tattica processuale valida, ma una violazione delle regole procedurali che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. La decisione riafferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione della legge e non come sede per un riesame tardivo dei fatti.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato – un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale – non era stato sollevato nel precedente grado di appello, in violazione dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
È possibile presentare nuovi motivi di impugnazione per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati dedotti con l’atto di appello. Il processo prevede che le questioni siano definite nei gradi di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15761 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che la censura di cui al ricorso di NOME COGNOME – relativa al vizio di motivazione circa la responsabilità penale, che sarebbe fondata su risultanze testimoniali contraddittorie – oltre ad essere assolutamente generica, non è ammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con l’appello (nel quale ci si duole della mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.