Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il «nrNUMERO_DOCUMENTO»), con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e conseguente rideterminazione della pena, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, in presenza (cfr. la pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, è esente da evidenti illogicità, dovendosi sul
n
punto ribadire il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facci riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), come è avvenuto nella specie;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.