Inammissibilità Ricorso: Perché i Motivi Vanno Proposti Subito
L’esito di un processo penale dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso per i motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza di una strategia difensiva completa fin dall’appello.
I Fatti del Caso: Un Appello con Omissioni
Il ricorrente si rivolgeva alla Suprema Corte per contestare una sentenza della Corte d’Appello. Tra le varie doglianze, sollevava per la prima volta la questione del mancato riconoscimento di una circostanza diminuente legata alle sue condizioni personali, prevista dall’articolo 89 del codice penale.
Tuttavia, un’attenta analisi dell’atto di appello originario rivelava che tale motivo non era mai stato presentato ai giudici di secondo grado. L’impugnazione precedente si era concentrata su altri aspetti, quali:
* La configurabilità stessa del reato contestato.
* Un presunto vizio di motivazione della sentenza.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
* L’eccessività della pena inflitta.
* La mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziario.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si basa su una regola cardine del nostro sistema processuale, codificata nell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Il Principio di Devoluzione nell’Appello
Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’, stabilisce che il giudice superiore può esaminare solo le questioni che gli sono state specificamente sottoposte (‘devolute’) con i motivi di impugnazione. Introdurre un nuovo argomento direttamente in Cassazione equivale a saltare un grado di giudizio, violando le norme che regolano la progressione del processo.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza sanzionatoria che si aggiunge alla definitività della condanna impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare. I giudici hanno rilevato che la richiesta di applicazione della diminuente di cui all’art. 89 c.p. non era stata ‘previamente dedotta come motivo di appello’. La legge, a pena di inammissibilità, richiede che i motivi del ricorso per Cassazione siano stati oggetto del precedente gravame, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La questione sollevata dal ricorrente non rientrava in questa categoria. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione processuale dell’inammissibilità, precludendo ogni valutazione sulla fondatezza della richiesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della strategia difensiva. Ogni possibile vizio della sentenza di primo grado deve essere attentamente vagliato e, se ritenuto fondato, inserito nei motivi di appello. Omettere un motivo significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere in futuro. La difesa tecnica deve quindi essere meticolosa e lungimirante, strutturando l’atto di appello in modo completo ed esaustivo per non incorrere in preclusioni che possono compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché il ricorrente ha introdotto per la prima volta in Cassazione un motivo di impugnazione (il mancato riconoscimento di una diminuente) che non aveva sollevato nel precedente atto di appello, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali erano i motivi originali presentati in appello?
I motivi originali riguardavano la configurabilità del reato, il vizio di motivazione della sentenza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’eccessività della pena e l’omessa concessione della non menzione nel casellario giudiziario.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 07/02/1985
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 9549/25 RICCOBONO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – attinenti
rispettivamente alla mancanza dell’elemento psicologico richiesto dal reato per sussistenza del vizio parziale di mente e alla omessa applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. -, nonché il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla parte in cui si censura l’omessa
applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le
argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pp. 8 – 10);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – nella parte relativa al mancato
riconoscimento della diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. nella sua massima estensione – non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sulla configurabilità del reato contestato, sul vizio di motivazione della sentenza, sull’omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sull’eccessività della pena irrogata e sulla omessa applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025