Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21431 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/07/1999
avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 30/10/2024 il Tribunale di Rimini applicava ad NOME COGNOME – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di un anno,
due mesi di reclusione e 2.400,00 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, censurando l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione
di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all’art.
448, comma
2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che
ex consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa
art. 444 cod. proc. pen.
soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura – quest – che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l’astratta configurabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui ipotes peraltro, l’impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di specie.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025
Il C rfsigliere estensore
Il Preside te