Inammissibilità ricorso: Quando i Motivi Generici non Superano il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente lamentare una decisione sfavorevole; è necessario articolare critiche precise e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con conseguenze economiche per il proponente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti essenziali di un’impugnazione efficace.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, auspicando una sanzione più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e coerente sia sulla quantificazione della pena (la cosiddetta “dosimetria”) sia sul diniego delle attenuanti. Il ricorso, invece, è stato giudicato carente sotto il profilo della specificità.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Cruciale Specificità dei Motivi di Ricorso
Il punto centrale della decisione riguarda la natura dei motivi addotti dal ricorrente. La Cassazione sottolinea come le argomentazioni presentate fossero “aspecifiche”. In pratica, l’imputato si era limitato a invocare una pena più mite, senza però indicare in modo concreto e puntuale quale fosse il vizio di illogicità o l’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello nella sua motivazione. Questo approccio è insufficiente per superare il vaglio di legittimità, che non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per ottenere una revisione, è indispensabile attaccare la struttura argomentativa della sentenza impugnata, non semplicemente contrapporre la propria valutazione a quella del giudice.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità ricorso su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha riconosciuto che la motivazione della Corte d’Appello era completa e logicamente strutturata. I giudici di merito avevano fornito una giustificazione plausibile per le loro scelte sanzionatorie, rendendo la loro decisione non censurabile sotto il profilo della legittimità.
In secondo luogo, ha evidenziato la debolezza intrinseca del ricorso. Le “deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso” sono state qualificate come aspecifiche proprio perché, di fronte a una motivazione puntuale, non offrivano una critica altrettanto specifica. Invocare una “pena più mite” senza spiegare perché la pena inflitta fosse illogica o illegale equivale a una mera lamentela, non a un motivo di diritto valido per la Cassazione. L’assenza di una concreta indicazione che giustifichi il “dedotto vizio di illogicità” ha reso il ricorso sterile e, quindi, inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale di legittimità: la specificità è un requisito non negoziabile. Chi si rivolge alla Corte di Cassazione deve costruire un’argomentazione tecnica, capace di smontare la logica della sentenza impugnata, individuando errori specifici. Una semplice richiesta di clemenza o una generica contestazione della pena, senza un’analisi critica della motivazione, è destinata al fallimento e comporta un’ulteriore condanna economica. Per gli operatori del diritto, è un monito a preparare i ricorsi con la massima cura e precisione, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su valutazioni di merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che i motivi presentati sono generici e non individuano un errore di legge preciso o un vizio logico specifico nella motivazione della sentenza che si sta impugnando. Una semplice richiesta di una pena più mite, senza criticare il ragionamento del giudice, è considerata aspecifica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e confermato in questa ordinanza, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata perché forniva una giustificazione coerente e completa sia sulla determinazione dell’entità della pena (dosimetria) sia sul motivo per cui non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, senza presentare vizi di illogicità evidenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36243 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA DI SOMMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17264/25
ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato in merito all determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e d diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fron di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 6 ottobre 2025 Il Consi GLYPH estensore
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