Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17428 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 01/12/1968
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 14/10/2024, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con la
quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 2.100,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18
aprile 1975, n. 110, e per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., avvinti dalla continuazione e commessi in Gradisca d’Isonzo il 20/09/2020;
Ritenuto che con un primo motivo relativo alla dichiarazione di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 4 I.n. 110/75, postulando
indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di
appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che il ricorso in particolare propone un’inammissibile richiesta di diversa valutazione degli indizi con argomenti congrui ritenuti univocamente dimostrativi
della condotta contestata, senza alcuna ulteriore valorizzazione del silenzio dell’imputato, richiamato solo al fine di evidenziare l’insussistenza di plausibili spiegazioni alternative;
che con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione sulla misura dell’aumento per la continuazione ma la censura non si confronta con gli argomenti svolti dal giudice di secondo grado, che ha considerato del tutto generico e quindi inammissibile il motivo di appello sul punto e ha richiamato la motivazione del giudice di primo grado, definendola precisa, condivisibile e relativi ad aumenti assai contenuti;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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