Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23029 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con l quale è stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/19 deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in relazi al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è manifestamente infondato. L’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. ri l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericit motivi addotti a sostegno del ricorso.
Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizza al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivaz a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sott il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591, lett. c), cod. proc causa di inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2024
Il Consigliere esten re
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Il Presidente