Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità dei Motivi Blocca la Giustizia
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni più tecniche e al contempo decisive nel processo penale. Essa rappresenta uno sbarramento che impedisce al giudice di entrare nel merito di una questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la formulazione generica dei motivi di impugnazione possa portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a sanzioni economiche per la parte ricorrente. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Istanza di Revoca e Impugnazione
La vicenda trae origine dalla richiesta di una persona di ottenere la revoca di un provvedimento di confisca, una misura che aveva sottratto beni dal suo patrimonio. La Corte d’Appello competente aveva dichiarato inammissibile tale richiesta. Contro questa decisione, la parte interessata ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la motivazione del provvedimento impugnato fosse meramente “apparente”, senza però sviluppare un’argomentazione specifica.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione precedente. Il punto centrale della pronuncia risiede nella valutazione dei motivi presentati, giudicati del tutto generici e, di conseguenza, inidonei a criticare efficacemente il provvedimento della Corte d’Appello.
La Critica alla Ratio Decidendi
Il cuore del problema, secondo i giudici, è che l’impugnazione non si è mai confrontata con la vera ratio decidendi della decisione di merito. La Corte d’Appello aveva infatti basato la sua scelta sulla constatazione che non erano state presentate prove nuove a sostegno della richiesta di revoca. Il ricorso, invece di contestare questo punto specifico, si è limitato a dedurre genericamente una mancanza di accertamento da parte del giudice, senza attaccare il fondamento logico-giuridico della decisione.
La Genericità come Causa di Inammissibilità
Un motivo di ricorso non può limitarsi ad affermazioni vaghe o “apodittiche”. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte nel provvedimento che si intende impugnare. In assenza di questo confronto diretto, il ricorso perde la sua funzione e viene dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su un principio consolidato della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Il legislatore e la giurisprudenza richiedono che chi impugna un provvedimento identifichi chiaramente le parti della decisione che contesta e spieghi in modo dettagliato le ragioni della sua critica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a questo onere. Ha sollevato una critica generica di “motivazione apparente” senza spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello sull’assenza di nuove prove fosse errata. Questa omissione ha reso l’impugnazione inefficace, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un’importante lezione pratica: un ricorso, per avere successo, deve essere un dialogo critico con la decisione impugnata, non un monologo slegato dalle sue fondamenta. La conseguenza dell’inammissibilità del ricorso non è stata solo la conferma del provvedimento, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando l’inammissibilità è talmente evidente da rivelare una “colpa” nel promuovere un’impugnazione priva di fondamento, un monito a utilizzare gli strumenti processuali con la dovuta diligenza e serietà.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il motivo era la sua “genericità”, ovvero l’incapacità di formulare critiche specifiche e pertinenti contro le ragioni giuridiche (ratio decidendi) della decisione impugnata.
Cosa significa che la motivazione di un provvedimento è “apparente”?
Significa che la motivazione esiste solo in apparenza, ma in realtà è talmente generica, contraddittoria o priva di argomentazioni logiche da non permettere di comprendere il percorso razionale seguito dal giudice per arrivare alla sua decisione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a non ottenere l’esame nel merito della propria richiesta, la parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e denota colpa, il giudice può imporre il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso il provvedimento con il quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca dalla stessa avanzata (art. 28 d. Igs. 159/2011);
ritenuto che l’unico motivo di ricorso è del tutto generico, e dunque inidoneo a muovere compiute critiche al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) poiché ha addotto in maniera apodittica che la motivazione di esso sarebbe apparente, senza confrontarsi in alcun modo con la sua ratio decidendi (fondata sull’insussistenza di prove nuove a sostegno della chiesta revocazione) bensì deducendo la mancanza dell’accertamento, da parte del Giudice della prevenzione, di circostanze che avrebbero determinato un esito opposto del giudizio;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.