Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23887 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23887 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il 03/05/1966
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche
discende sia dalle modalità della condotta illecita da lui posta in essere che dalle allarmanti indicazioni che si traggono, in ordine alla sua personalità, dal certificato
del casellario giudiziale, che reca traccia di varie precedenti condanne, anche per reati analoghi a quello in contestazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art.
62
–
bis cod. pen. e, in specie, del principio
secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133
cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su un profilo – quale la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio all’effettivo coefficiente di disvalore del fatto accertato – del tutto inidoneo a consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.