Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 875 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato il 01/04/1980
avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso non è consentito in questa sede, dal momento che, oltre a prospettare mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una differente valutazione delle risultanze processuali, solo genericamente evoca vizi motivazionali, senza precisare, se non in termini del tutto generici, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla corte territoriale, senza dunque confrontarsi con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime doglianze, dovendosi in proposito sottolineare come la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste ultime non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’ art.591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
che, in proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degl elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.