Ricorso in Cassazione Inammissibile: L’Importanza dei Motivi Specifici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale, ribadendo un principio fondamentale: la specificità dei motivi. Quando si presenta un appello, la sua efficacia dipende non solo dalla fondatezza delle argomentazioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate. Una recente pronuncia ha confermato come la genericità possa portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo di fatto l’esame nel merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti procedurali richiesti dalla legge.
I Fatti del Processo e i Motivi dell’Impugnazione
Il caso nasce dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo legale, sollevava diverse questioni, lamentando principalmente tre aspetti:
1. Una carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. L’omessa valutazione di eventuali cause che avrebbero potuto portare a un proscioglimento immediato, secondo quanto previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
3. La richiesta di esclusione della recidiva, un’aggravante che incide sulla determinazione della pena.
Questi punti costituivano il cuore dell’impugnazione con cui si sperava di ottenere una riforma della decisione precedente.
La Decisione della Corte: La severa sanzione della inammissibilità del ricorso
Nonostante le argomentazioni proposte, la Corte di Cassazione ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la colpevolezza dell’imputato o la correttezza della pena), ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla valutazione dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione rigorosa degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero esposti in maniera generica, privi di un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza d’appello e carenti di specificità. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare delle lamentele astratte, senza indicare con precisione quali parti della motivazione della sentenza impugnata fossero errate e perché. La legge, a pena di inammissibilità, richiede che l’atto di impugnazione indichi specificamente ‘le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico; è necessario ‘dialogare’ con la sentenza che si contesta, smontandone il ragionamento punto per punto con argomentazioni altrettanto specifiche. Nel caso di specie, le doglianze sono state giudicate come una mera riproposizione di temi già trattati, senza aggiungere elementi critici pertinenti e circostanziati rispetto alla decisione della Corte d’Appello, che invece era stata ritenuta assistita da un ‘conferente apparato argomentativo’.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non basta essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile saperle articolare in modo specifico, dettagliato e pertinente. Un ricorso generico è destinato a non superare il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a spese aggiuntive per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma la garanzia che il dibattito processuale si concentri su questioni concrete e rilevanti, consentendo al giudice dell’impugnazione di svolgere efficacemente la propria funzione di controllo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e privi di un confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, violando i requisiti previsti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Quali sono i requisiti essenziali per presentare un ricorso ammissibile?
Per essere ammissibile, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni singola richiesta. Non è sufficiente una critica generica, ma è necessario un confronto puntuale e argomentato con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19441 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Casale Vincenzo.
Rilevato che il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato; omessa valutazione di eventuali cause d’immediato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che, da ultimo, il ricorrente insta perché sia esclusa la ritenuta recidiva.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Considerato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Prsictente •