Inammissibilità ricorso: la specificità dei motivi è essenziale
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un chiaro esempio ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche precise e circostanziate. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con cui si lamentava un vizio di motivazione della sentenza di secondo grado. L’imputato, in sostanza, riteneva che i giudici d’appello non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione di confermare la sua responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge, rendendo impossibile un esame delle censure sollevate. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi interconnessi, tutti riconducibili alla violazione delle norme che regolano la redazione degli atti di impugnazione.
Genericità e Indeterminatezza del Motivo
Il primo punto critico individuato dalla Cassazione è la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di ricorso siano specifici. Nel caso di specie, il motivo era stato formulato in modo generico e indeterminato. Non indicava gli elementi concreti su cui si basava la critica, limitandosi a enunciare un dissenso astratto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Questo non ha permesso ai giudici di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Mancanza di Correlazione
Strettamente collegata alla genericità è la mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le censure enunciate nel ricorso. L’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale sanziona con l’inammissibilità proprio questa mancanza di specificità. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni. Se l’atto di impugnazione si limita a riproporre le stesse difese in modo generico, senza confrontarsi con la logica della decisione del giudice precedente, risulta inefficace e, quindi, inammissibile.
Omessa Deduzione in Appello
Un ulteriore vizio procedurale, fatale per il ricorso, è stato rilevato ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. La Corte ha osservato che la censura specifica mossa in sede di Cassazione non era stata precedentemente dedotta come motivo di appello. La legge prevede che, a pena di inammissibilità, determinate questioni debbano essere sollevate già nel secondo grado di giudizio. Omettere questo passaggio preclude la possibilità di far valere la stessa doglianza davanti alla Corte Suprema.
Conclusioni: L’importanza della tecnica redazionale nel ricorso
Questa ordinanza è un monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti processuali. L’inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma la conseguenza diretta di una difesa che non rispetta le regole del gioco. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e correlato alla sentenza che intende criticare. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire una condanna economica per le spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso in esame.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e indeterminati, ovvero non indicano in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ del motivo di ricorso?
Si intende l’assenza di una correlazione diretta tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure formulate nell’atto di impugnazione. In pratica, l’atto non consente al giudice di individuare con precisione i punti contestati e le ragioni della contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 342 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 342 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle enunciate genericamente nell’atto di impugnazione;
considerato, peraltro, che tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.