Inammissibilità Ricorso per Cassazione: la Genericità si Paga Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la semplice enunciazione di un motivo di doglianza, senza un’adeguata argomentazione, porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità ricorso per cassazione. Questa decisione non solo chiude la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questo caso emblematico per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un cittadino veniva condannato dal Tribunale al pagamento di un’ammenda di 250 euro per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsto dall’art. 659 del codice penale. Non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, il ricorso si limitava a formulare questa richiesta, senza fornire alcun elemento di fatto o di diritto a suo sostegno.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull’applicazione rigorosa delle norme procedurali che disciplinano la forma e il contenuto degli atti di impugnazione.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nell’Inammissibilità Ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi presenta un’impugnazione di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a enunciare la presunta violazione di legge (la mancata concessione della sospensione condizionale) senza sviluppare alcuna argomentazione.
La Corte ha sottolineato come l’atto di appello non possa ridursi a una mera petizione. È necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, fornendo al giudice dell’impugnazione tutti gli strumenti per valutare la fondatezza della critica. La genericità dei motivi, come quella riscontrata, è una causa di inammissibilità esplicitamente prevista dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Le Pesanti Conseguenze dell’Inammissibilità
Una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso, scattano automaticamente le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Salvo che il ricorrente non dimostri di essere stato privo di colpa nel determinare la causa di inammissibilità (un’ipotesi molto rara e qui non ravvisata), la legge impone una duplice condanna:
1. Pagamento delle spese del procedimento: il ricorrente deve farsi carico dei costi legati alla gestione del suo ricorso.
2. Pagamento di una sanzione pecuniaria: il giudice stabilisce una somma, in questo caso ritenuta equa in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Una Lezione Pratica per i Ricorrenti
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale: impugnare una sentenza è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Non è sufficiente essere convinti di aver subito un’ingiustizia; è indispensabile articolare le proprie ragioni in modo chiaro, specifico e supportato da riferimenti normativi e fattuali pertinenti. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma espone anche a costi significativi, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore danno economico. Per evitare l’inammissibilità ricorso per cassazione, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia tradurre le doglianze in motivi di impugnazione validi ed efficaci.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi non sono specifici, ovvero se non indicano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito discrezionalmente dalla Corte.
È sufficiente chiedere un beneficio, come la sospensione condizionale della pena, nel ricorso?
No, non è sufficiente. La mera richiesta di un beneficio, senza alcuna argomentazione a sostegno e senza specificare le ragioni di fatto e di diritto per cui dovrebbe essere concesso, rende il motivo del ricorso generico e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38577 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione (con atto di appello conve . fito) avverso la sentenza emessa dal Tribunale che lo condanna alla pena di euro 250 di ammenda, per il reato all’art. 659 cod.pen.
Il ricorrente deduce, con motivo unico, violazione di legge in relazione alla concessione della sospensione condizionale della pena.
L’art. 581(lett c ( cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritt elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla su violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argoment sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) / cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. inammissibilitàctULix-cine:
Nel caso in disamina, il ricorrente si limita a richiedere il suddetto beneficio senz alcuna argomentazione a sostegno della richiesta, né esphskare le ragioni di fatto a fon
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sen del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, d euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente