Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto rigoroso delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non dialogano criticamente con la sentenza impugnata. Questo caso, riguardante una condanna per furto in abitazione, offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Due persone, dopo essere state ritenute responsabili del reato di furto in abitazione sia in primo che in secondo grado, decidevano di presentare ricorso per cassazione. Attraverso il loro difensore, contestavano la sentenza della Corte d’Appello, lamentando una motivazione che ritenevano insufficiente, contraddittoria e manifestamente illogica riguardo all’interpretazione degli elementi d’accusa che avevano portato alla loro condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il cuore della questione non risiede nel merito della vicenda (ovvero se gli imputati fossero o meno colpevoli), ma nella forma con cui il ricorso è stato redatto. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
L’Aspecificità come Causa di Inammissibilità del Ricorso
I giudici hanno rilevato che i motivi presentati erano stati formulati in termini “del tutto aspecifici”, contenendo censure “assolutamente generiche”. In pratica, i ricorrenti si erano limitati a criticare genericamente la mancanza di una motivazione adeguata, senza però entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. La legge, in particolare gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, impone che i motivi del ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, è mancato un confronto diretto e puntuale con le ampie e dettagliate argomentazioni che la sentenza impugnata aveva fornito a sostegno dell’affermazione di responsabilità penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili proprio a causa di questa carenza strutturale. La decisione si basa sul principio consolidato secondo cui non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in astratto. È necessario, invece, che il ricorrente articoli una critica mirata, evidenziando le specifiche contraddizioni o illogicità nel ragionamento del giudice di merito e dimostrando come queste abbiano inficiato la decisione finale. L’assenza di un tale confronto rende l’impugnazione un mero atto di dissenso generico, inadatto a innescare il sindacato di legittimità della Corte. Pertanto, constatata la violazione dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività tecnica che richiede precisione e rigore. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve articolare critiche specifiche e pertinenti, confrontandosi punto per punto con la motivazione del provvedimento contestato. In caso contrario, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, dove ogni ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico e aspecifico, ovvero quando non indicano chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta e non si confrontano puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, come previsto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata di tremila euro per ciascun ricorrente.
Cosa significa che i motivi del ricorso devono essere “specifici”?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve individuare con precisione le parti della sentenza che si contestano, spiegando in modo dettagliato per quali ragioni di diritto o per quali vizi logici si ritiene che la decisione sia errata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOMECUI 02035K8) nato a CROTONE 11 DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione.
Rilevato che i ricorrenti lamentano, nel motivo unico proposto, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all’interpretazione degli elementi d’accusa, mancata motivazione della condanna.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo i ricorsi censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le ampie, puntuali argomentazioni a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità degli imputati.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pri 3 1ente