Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Lezione sulla Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 5730 del 2024, offre un’importante lezione sui requisiti formali e sostanziali di un ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato, sottolineando principi fondamentali della procedura penale. Questo caso evidenzia come la genericità e la mancanza di correlazione dei motivi possano portare non solo al rigetto dell’istanza, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha sollevato due principali motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte: il primo relativo alla valutazione della prova degli elementi costitutivi del reato, e il secondo concernente il trattamento sanzionatorio applicato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni, fermandosi a un esame preliminare sulla validità stessa del ricorso.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Corte si è basata su una valutazione rigorosa dei motivi di ricorso, ritenendoli entrambi non conformi ai requisiti di legge. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Correlazione
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non miravano a evidenziare un vizio di legittimità della sentenza impugnata (come un errore di diritto o un vizio logico della motivazione), ma tendevano a una rivalutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di analisi è precluso in sede di legittimità, dove la Cassazione non può agire come un “terzo giudice di merito”.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato la mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e la complessa motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorso ignorava le risposte già fornite dal giudice precedente, limitandosi a riproporre le medesime doglianze in modo generico, cadendo così nel vizio di mancanza di specificità.
Il Secondo Motivo: La Novità della Censura
Anche il secondo motivo, relativo alla sanzione, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era stata precedentemente sollevata come motivo di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che le questioni non dedotte nei motivi di appello non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione. Se il ricorrente avesse ritenuto che la sentenza d’appello avesse omesso o riportato erroneamente i suoi motivi, avrebbe dovuto contestare specificamente tale punto nel ricorso, cosa che non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio cardine secondo cui il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove è, per sua natura, inammissibile. Allo stesso modo, il principio di devoluzione impone che il dibattito processuale si sviluppi per gradi: le questioni non sollevate in appello si considerano rinunciate e non possono essere “recuperate” in Cassazione. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione è stata quindi una diretta conseguenza di questi vizi procedurali.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un messaggio cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenzione meticolosa alla specificità e alla pertinenza dei motivi. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare e argomentare in modo puntuale i vizi di legittimità della sentenza, confrontandosi specificamente con le ragioni esposte dal giudice del merito. Ignorare questi principi non solo rende il ricorso inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non individua un preciso errore di diritto o un vizio logico nella sentenza, ma si limita a esprimere un dissenso generale o a riproporre argomentazioni difensive già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio senza criticare specificamente la risposta del giudice.
È possibile presentare in Cassazione un motivo non sollevato in appello?
No, di regola non è possibile. Come stabilito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, una questione che non è stata dedotta come motivo di appello non può essere presentata per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5730 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova degli elementi costitutivi del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazion delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appell meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzioNOMErio, è generico e non consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.