Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15349 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15349 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/07/1986
avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39772 /2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 marzo 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di App !Ho di Bologna che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bologna, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti del ricorrente per il reato di cui al capo B) dell’i mputazio quanto estinto per intervenuta prescrizione; ha escluso l’aggravante di cui all’ar :. 625, com
1, n.2 cod. pen. in relazione al capo A dell’imputazione; e ha rideterminand
n
la pena, con prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. sulla recidiva, cont .rmando
resto la condanna dell’imputato per il reato di cui tentato furto aggravato.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denunzia violazione di k gge e vizio d motivazione quanto al riconoscimento della sussistenza della recidiva e all’omel sa valutazione
delle memorie difensive – è inammissibile perché mancava il corrispondente mc:ivo di appello, giacché l’appello chiedeva non già l’esclusione della recidiva, ma si limitava a contestare c
nonostante il giudizio di equivalenza, la pena fosse stata comunque aumentata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso )er cassazion
questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronu iciare sicco non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si trai ti di ques rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato pc ssibile d in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazioi e di legg vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 cli I 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME). Non rileva, a questo riguardo, che 13 richiesta sia stata avanzata in una successiva memoria, perché il principio devolutivo impor e che siano le doglianze cristallizzate nell’atto di appello presentato nel termine di legge a delir eare una per tutti i punti della decisione cui si riferisce il gravame, potendo i motivi nuovi eventuali successive memorie solo sviluppare ulteriormente le censure già mossc
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trc mila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spc se processual e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così, deciso il 26 marzo 2025