Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando i motivi sono generici o infondati
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio pratico dei criteri che portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, una decisione che impedisce l’esame nel merito dell’impugnazione. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e giuridicamente fondati, pena la condanna a spese e sanzioni. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dai giudici di legittimità.
La vicenda processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato sollevava due principali motivi di doglianza: il primo relativo alla valutazione della sua responsabilità penale, il secondo concernente la determinazione della pena e l’aumento applicato per la recidiva.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a una nuova valutazione del caso.
L’analisi della Corte sull’inammissibilità del ricorso
La decisione della Corte si articola sulla base di due distinti profili di criticità rilevati nei motivi di appello proposti dal ricorrente. Questa analisi è fondamentale per comprendere i requisiti di un’efficace impugnazione in sede di legittimità.
Il primo motivo: genericità e riproduzione di censure pregresse
La Corte ha qualificato il primo motivo di ricorso come generico e meramente riproduttivo. In pratica, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e respinte in secondo grado. I giudici di legittimità non sono un terzo grado di giudizio sul fatto; il loro compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma le ignora riproponendo vecchie tesi, è destinato all’inammissibilità.
Il secondo motivo: manifesta infondatezza
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata sia sulla pena base sia sull’aumento per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La Cassazione ha osservato che la motivazione era corretta e che, peraltro, l’aumento per la recidiva era stato addirittura fissato in misura inferiore al limite massimo previsto dalla legge. Pertanto, la doglianza del ricorrente era palesemente priva di fondamento giuridico.
Le motivazioni
La ragione fondamentale dietro la decisione di inammissibilità del ricorso risiede nel rispetto dei limiti del giudizio di cassazione. La Suprema Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma deve limitarsi a un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Di conseguenza, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando chiaramente le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione.
Nel caso specifico, il primo motivo era inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della Corte d’Appello, risultando vago e ripetitivo. Il secondo motivo era palesemente infondato perché la decisione del giudice di merito sul calcolo della pena era stata giustificata in modo logico e conforme alla legge.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende è la conseguenza diretta e prevista dalla legge per chi propone un ricorso inammissibile, quando non vi siano elementi per escludere una colpa in tale determinazione, come stabilito anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000).
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso al giudizio di Cassazione è subordinato alla presentazione di un ricorso che rispetti rigorosi requisiti di specificità e fondatezza. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione per l’abuso dello strumento processuale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere il risultato di un’attenta analisi critica della sentenza contestata, evidenziandone con precisione i vizi, e non una semplice riproposizione di difese già svolte.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando è vago, non formula critiche specifiche alla sentenza impugnata e si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione che si contesta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il motivo è palesemente privo di qualsiasi fondamento giuridico, a tal punto che la sua inconsistenza è immediatamente evidente senza la necessità di un’analisi approfondita. Nel caso di specie, la critica alla determinazione della pena era infondata perché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente e nel rispetto della legge.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri che il ricorso è stato proposto senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI 01TCOIN) nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: il primo motiv generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudiz responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5); b) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena base ed all’aumento di pena relativo alla ritenuta recidiva reiterat specifica ed infraquìnquennale (si vedano le pagine 5 e 6 in cui, tra l’altro, si sottolinea l’aumento per la recidiva è stato determinato in misura inferiore al limite legale);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.