Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza per Genericità dei Motivi
L’ordinanza n. 46199 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Questo provvedimento sottolinea come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, ma, come vedremo, le sue argomentazioni non sono state ritenute sufficientemente specifiche per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato della procedura penale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve confrontarsi in modo puntuale e specifico con le argomentazioni sviluppate dal giudice di merito.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
Le motivazioni della Corte sono chiare e si articolano su due punti fondamentali:
1. Adeguatezza della Motivazione della Corte d’Appello: La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di secondo grado avessero motivato in modo adeguato e completo la loro decisione, sia per quanto riguarda la determinazione della pena, sia per l’applicazione della recidiva. La Corte d’Appello aveva infatti tenuto conto della reiterazione delle violazioni di legge e dei numerosi precedenti penali, anche recenti, del ricorrente.
2. Mancanza di un Confronto Effettivo: Il motivo principale dell’inammissibilità ricorso risiede nell’assenza di un reale confronto tra le censure mosse dal ricorrente e le valutazioni espresse nella sentenza impugnata. Il ricorso si è rivelato generico, non riuscendo a scalfire la logicità e la coerenza delle motivazioni del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito il principio dell’insindacabilità delle valutazioni di merito, qualora queste siano adeguatamente e logicamente motivate.
Le Conseguenze Economiche
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione impugnata. È indispensabile articolare motivi specifici, dettagliati e pertinenti, capaci di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge) e non semplici riesami del fatto. In assenza di tali requisiti, il ricorso è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con tutte le conseguenze, anche economiche, che ne derivano.
Cosa significa inammissibilità del ricorso?
Significa che il ricorso viene respinto dalla Corte senza un esame nel merito, perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, che erano state ritenute logiche e adeguate, specialmente riguardo la determinazione della pena e la recidiva dell’imputato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46199 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 15/08/1988
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la Corte di appello di Firenze ha adeguatamente motivato sia con riguardo alla determinazione della pena generiche e sia con riguardo all’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazione delle medesime violazioni di legge e tenuto conto dei plurimi precedenti penali anche recenti rispetto al momento della commissione del nuovo reato per cui si procede;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudic di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
e -e estensore II
Il Presidente )