Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTESANO SULLA MARCELIANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Letta la memoria conclusiva depositata in data 2 maggio 2024 con la quale l’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME ha insistito nei motivi del ricorso proposto dal COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla mancata escussione dei t di difesa in assenza di un provvedimento di revoca dell’ordinanza di ammissio delle prove non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello correttamente affermato che la denunciata nullità si è sanata ai sensi dell’ar cod. proc. pen. non avendo la difesa eccepito tempestivamente tale null prodottasi in udienza (vedi pag. 6 della sentenza di appello); tale decis conforme al principio di diritto secondo cui la revoca dell’ordinanza ammissiv testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità dell produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (vedi Sez. 6, n. 53823 05/10/2017, D.M., Rv. 271732 – 01; Sez. 2, n. 5454 del 09/11/2023, Pio, no massimata);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente COGNOME COGNOME la tardività della querela è manifestamente infondato. La Cor territoriale ha affermato, con motivazione coerente alle risultanze processua priva di illogicità manifeste, la tempestività della querela in considerazion fatto che la persona offesa ha avuto piena contezza delle condotte oggetto d presente giudizio solo al momento della spedizione della lettera indirizzat COGNOME COGNOMEvedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). I giudici di appello hann fatto corretto uso dell’univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla bas elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggett conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e della illiceità delle condotte Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, COGNOME, Rv. 272373 – 01; Sez. 2, n. 29619 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276732-01; da ultimo Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pen cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di
arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mas Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processua immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal pr giudice in ragione della gravità del reato (vedi pag. 7 della sentenza impugn rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente COGNOME COGNOME carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imput è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma c) cod. proc. pen.; la ricorrente, a fronte di una motivazione coerente risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il v motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il perco argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in propos che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quand risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto all di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/20 Cipolletta, Rv. 281112 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
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