Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel nostro sistema giudiziario, specialmente quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Questo istituto processuale serve a filtrare le impugnazioni, garantendo che solo quelle fondate su validi motivi di diritto vengano esaminate nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico dei limiti di ammissibilità, in particolare nel contesto delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.
I Fatti del Caso
Due persone si erano appellate alla Corte di Cassazione contro una decisione della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva confermato l’applicazione, a carico di uno dei due, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Inoltre, aveva disposto la confisca di alcuni beni di loro proprietà. Insoddisfatti, i due soggetti decidevano di presentare un unico ricorso alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento di tale provvedimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato integralmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (cioè se la sorveglianza e la confisca fossero giuste o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dai ricorrenti non rispettavano i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per un valido ricorso in Cassazione.
Di conseguenza, oltre a respingere le richieste, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri distinti, uno relativo alla misura personale e l’altro alla confisca dei beni.
Censure Assertive sulla Misura Personale
Per quanto riguarda la sorveglianza speciale, la Corte ha osservato che il ricorso non denunciava una vera e propria violazione di legge. Piuttosto, muoveva critiche generiche e assertive riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura. In pratica, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione di riesaminare i fatti e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione della legge e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
Genericità dei Motivi sulla Confisca
Anche riguardo alla confisca, i motivi del ricorso sono stati giudicati irrituali e generici. La difesa si era limitata ad addurre argomentazioni vaghe circa la provenienza delle somme utilizzate per acquistare i beni confiscati, senza però articolare una censura specifica e puntuale contro la motivazione della Corte d’Appello. Un’argomentazione così generica non è sufficiente per mettere in discussione la logicità e la coerenza del percorso argomentativo seguito dal giudice precedente, rendendo anche questo motivo di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è una terza istanza per ridiscutere i fatti del processo. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve basarsi su critiche precise e specifiche, che evidenzino una chiara violazione di legge o un vizio di motivazione nei limiti consentiti dalla procedura. Proporre un ricorso con argomentazioni generiche, assertive o che mirano a una nuova valutazione del merito non solo è inutile, ma espone anche al rischio di una condanna al pagamento di spese e sanzioni, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione contro una misura di prevenzione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare specifiche violazioni di legge, si limita a muovere censure assertive e generiche sui presupposti di applicazione della misura, o quando contesta l’iter argomentativo del giudice di merito chiedendo di fatto una nuova valutazione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa evidente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in via equitativa (in questo caso, tremila euro).
È sufficiente contestare in modo generico la provenienza dei beni per ottenere l’annullamento di una confisca?
No. La Corte ha stabilito che addurre argomenti generici sulla provenienza delle somme impiegate per l’acquisto dei beni costituisce un vizio di motivazione prospettato in maniera irrituale, che non può portare all’annullamento del provvedimento di confisca e rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a GOSE( NOMEIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRNO( REP. CECA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME COGNOME ricorrono, con unico atto, avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Milano ha confermat l’applicazione al primo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obblig di soggiorno e ha disposto la confisca dei beni meglio indicati nello stesso decre ritenuto che l’unico motivo di ricorso è inammissibile:
quanto alla misura personale, poiché – lungi dal prospettare compiutamente la violazione di legge – muove censure del tutto assertive in ordine alla sussiste dei presupposti di applicazione di essa (pure affidate a considerazioni di fat nonché censure all’iter argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, ossia deduce il vizio di motivazione non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 – 01);
quanto alla confisca, la difesa ha prospettato parimenti in maniera irritua il vizio di motivazione ed ha addotto argomenti del tutto generici (segnatamente in ordine alla provenienza delle somme impiegate per l’acquisto delle res);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evide inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/20 Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.