Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22783 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME COGNOME NOME nato il 22/11/1984 COGNOME NOME nato il 23/01/1987
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 dicembre 2024 il G.U.P. del Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Camayo Casas Brian John e
NOME la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro
20.000,00 di multa ciascuno in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73
e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con tre distinti motivi, violazione di legge
per inosservanza ed erronea applicazione – rispettivamente – delle norme previste dall’art. 54 cod. pen., dall’art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 e dall’art. 73,
comma 7, D.P.R. n. 309 del 1990.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
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