Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi di Appello non Rispettano i Limiti di Legge
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento offre uno spunto cruciale per comprendere i rigidi paletti procedurali che governano le impugnazioni nel processo penale. In particolare, la decisione si sofferma sulla inammissibilità ricorso quando i motivi addotti non rientrano tra quelli tassativamente previsti dalla legge, come stabilito dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Analizziamo il caso per capire la logica seguita dai giudici di legittimità.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Palermo. Il ricorrente lamentava l’illegalità della pena inflittagli, sostenendo una violazione dell’articolo 133 del codice penale. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente commisurato la sanzione alle specifiche caratteristiche del fatto concreto. Il motivo di doglianza, pur astrattamente valido, è stato però incanalato in una procedura di impugnazione con limiti ben precisi, portando a un esito sfavorevole per l’imputato.
I Limiti al Diritto di Impugnazione e l’Inammissibilità Ricorso
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo specifico e tassativo i vizi che possono essere dedotti quando si impugna una sentenza emessa a seguito di determinati riti processuali. La Corte ha rilevato che il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava in questo elenco.
L’Art. 133 c.p. e la distinzione tra ‘Illegalità’ e ‘Illegittimità’
La difesa contestava la violazione dell’art. 133 c.p., che conferisce al giudice il potere discrezionale di determinare la pena entro i limiti minimi e massimi, tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. La Cassazione ha qualificato questa doglianza come una censura relativa a una ‘mera forma di illegittimità’, ossia una critica al modo in cui il giudice di merito ha esercitato il suo potere discrezionale. Tale critica, tuttavia, non si traduce in un vizio di ‘illegalità’ della pena, che si verifica solo quando la sanzione applicata è di specie diversa da quella prevista dalla legge o è determinata in misura superiore o inferiore ai limiti edittali. Poiché l’art. 448, comma 2-bis, consente di denunciare solo l’illegalità della pena e non la sua generica illegittimità o sproporzione, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
La Decisione ‘de plano’
La Corte, ravvisando la manifesta infondatezza del motivo, ha applicato la procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa procedura, detta ‘de plano’ o ‘senza formalità’, consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza la necessità di un’udienza pubblica, accelerando la definizione del procedimento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono concise e perentorie. I giudici hanno stabilito che i vizi deducibili tramite ricorso, nel contesto normativo di riferimento, sono solo quelli espressamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La contestazione relativa al cattivo uso del potere discrezionale del giudice nella commisurazione della pena, ai sensi dell’art. 133 c.p., non rientra in tale catalogo. È una critica che attiene al merito della decisione e non a un’aperta violazione di legge che renda la pena ‘illegale’ in senso tecnico. Pertanto, presentare un ricorso per tali motivi equivale a utilizzare uno strumento processuale per finalità diverse da quelle per cui è stato concepito, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il diritto di impugnazione non è illimitato, ma deve essere esercitato nel rispetto delle forme e dei motivi previsti dalla legge. La distinzione tra ‘illegalità’ della pena e ‘illegittimità’ della sua commisurazione è sottile ma decisiva. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: prima di presentare un ricorso, è essenziale verificare scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino tra quelli ammessi dalla specifica norma processuale applicabile, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi addotti non rientrano tra quelli specificamente ed esclusivamente elencati dalla legge, come nel caso dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Contestare il mancato adeguamento della pena (art. 133 c.p.) è un valido motivo di ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.?
No, la Corte ha stabilito che lamentare la violazione dell’art. 133 c.p. per il mancato adeguamento della pena al fatto concreto costituisce una ‘mera forma di illegittimità’ e non un vizio di ‘illegalità della pena’ che giustifichi il ricorso secondo tale norma.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45708 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 45708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Tripoli NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversi da quelli elencati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l’impugnazione lamenta genericamente la illegalità della pena per violazione dell’art. 133 cod. pen. per il mancato adeguamento della pena applicata alle caratteristiche del fatto concreto, in astratto integrante, come espressamente indicato nel ricorso, una mera forma di illegittimità;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/10/2023