Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21353 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IMOLA il 23/04/1982
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
Letto ritenuto che
il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva contestata, non è consentito in quanto proposto
violazione dell’art. 606, comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto che riconoscimento della recidiva non è stato contestato con l’atto di appello, il
preclude la proposizione della doglianza per la prima volta in sede di legittimità
privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 5
proc. pen.;
nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato in ordine che,
all’accrescimento della pericolosità sociale del prevenuto (si vedano, in particola pagg. 1 e 2);
considerato che il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concre specificità, è anche manifestamente infondato;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è
necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un co riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenz elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta che, nel caso in esame, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del l convincimento (si veda, in particolare, pag. 2 sull’assenza di elementi posit anche a fronte dei plurimi precedenti penali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.