Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24234 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a UDINE il 15/09/1964
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stato condannato per il reato di cui agli art
477 e 482 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che entrambi i motivi sono inammissibili per plurime convergenti ragioni; che, in primo luogo, i motivi sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglia
proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenz
impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, inoltr ricorrente ha articolato alcune generiche censure che sono all’evidenza dirette a ottenere un
inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di specifici travis
di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di
illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; che va ribadito come «l’indagine di legittimità sul discorso giustificati della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizione processuali, se non, in quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let e), ultima parte, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME);
che la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente