Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10324 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10324 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indìca gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.