Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze della sua errata interpretazione, che porta all’inammissibilità del ricorso. Il caso analizzato riguarda la richiesta di un detenuto di ottenere la detenzione domiciliare, negata dal Tribunale di Sorveglianza a causa della sua ritenuta pericolosità sociale.
I Fatti del Caso
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con un’ordinanza del 5 marzo 2024, aveva respinto l’opposizione di un individuo contro la decisione che gli negava la misura della detenzione domiciliare. La motivazione del diniego si fondava su una valutazione di attualità della sua pericolosità sociale. L’uomo ha quindi deciso di impugnare questa decisione, proponendo ricorso per cassazione e lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
Le Regole della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti o le prove già esaminate dai tribunali precedenti, ma solo di verificare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente.
Nel caso specifico, le argomentazioni del ricorrente, definite “doglianze”, non contestavano un errore di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione della sua pericolosità. In pratica, chiedeva alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio a quello del Tribunale di Sorveglianza, un’operazione che esula completamente dalle sue competenze.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno chiarito che le lamentele del ricorrente tendevano a “contestare la gravità delle basi fattuali della valutazione di pericolosità”, sollecitando di fatto una “rivalutazione, estranea al perimetro del giudizio di legittimità”. Proporre un ricorso con motivi non consentiti dalla legge, come tentare di far riesaminare il merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La Corte non può entrare nel merito delle scelte discrezionali del giudice di sorveglianza se queste sono supportate da una motivazione logica e non palesemente errata in diritto.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, poiché non sono emersi elementi per escludere una sua colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato, è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento prezioso per garantire l’uniforme interpretazione della legge, non un’ulteriore opportunità per discutere i fatti di una causa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge, ma ha chiesto alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare nel merito la sua pericolosità sociale, un compito che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
Cosa significa che il giudizio della Cassazione è un ‘giudizio di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non riesamina le prove o i fatti del caso, ma si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del tribunale inferiore.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata di diritto al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5601 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5601 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/06/1975
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la opposizione introdotta da NOME avverso la decisione reiettiva di detenzione domiciliare (I. n.199/2010), per riten attualità della pericolosità sociale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, le doglianze tendono a contestare la gravità delle basi fattuali valutazione di pericolosità (peraltro in modo incompleto), sollecitandone u rivalutazione, estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente