Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/06/1981
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti
in questa sede, poiché, seppur formalmente volto a censurare un presunto vizio di motivazione posto a base dell’affermazione di responsabilità per i reati di tentata
estorsione e violenza privata ascritti all’odierno ricorrente, invero, esso, reiterando profili di censura già esposti in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi
dalla Corte territoriale (si vedano le pagg. 7-9 della impugnata sentenza), risulta, volto a contestare una decisione errata perché fondata su una valutazione
asseritamente sbagliata delle dichiarazioni testimoniali e dell’individuazione fotografica effettuata dalle persone offese, sollecitando una diversa lettura e un
diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle anzidette risultanze processuali, estranei al sindacato di questa Corte;
che la corte di appello ha indicato tutti gli elementi sulla base dei quali ritenere certamente individuato l’imputato quale autore della attività di parcheggiatore
abusivo;
che, va ricordato come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, nel caso di specie deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente indicato le certe emergenze probatorie in virtù delle quali, superate, con congrue e logiche argomentazioni, le asserite discrepanze messe in luce dalla difesa, debba ritenersi pienamente e correttamente individuato l’odierno ricorrente quale autore delle condotte criminose ascrittegli;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 15 aprile 2025.