Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello Supera i Limiti del Giudizio di Rinvio
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di rinvio e sulle conseguenze di un’impugnazione che travalica tali confini, culminando in una dichiarazione di inammissibilità ricorso. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono rimanere rigorosamente all’interno del perimetro decisionale tracciato dalla precedente sentenza di annullamento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio una decisione della Corte d’Appello, proponeva un nuovo ricorso. La prima sentenza di Cassazione aveva annullato la decisione di secondo grado limitatamente a un punto specifico: il giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte d’Appello, in qualità di giudice del rinvio, emetteva una nuova sentenza. Contro quest’ultima decisione, l’imputato presentava un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando questa volta la determinazione del trattamento punitivo, ovvero la misura della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, con la presente ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. La decisione si fonda su una ragione puramente processuale: l’argomento sollevato dal ricorrente – la misura della pena – era estraneo all’oggetto del giudizio di rinvio. La Corte ha sottolineato che la precedente sentenza di annullamento aveva chiaramente delimitato l’ambito del nuovo esame al solo aspetto del bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, ogni altra questione doveva considerarsi coperta da giudicato e non poteva essere nuovamente messa in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un consolidato principio di diritto processuale penale. Quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza con rinvio, essa definisce il cosiddetto “effetto devolutivo”: stabilisce cioè quali parti della sentenza sono annullate e quali questioni il giudice del rinvio deve riesaminare. Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva espressamente limitato l’annullamento “al solo aspetto inerente il giudizio di equivalenza tra circostanze”.
Ciò significa che il giudice del rinvio (la Corte d’Appello) aveva il solo compito di rivalutare quel punto specifico, senza poter toccare altri aspetti della decisione ormai definitivi, come la quantificazione della pena base. Di conseguenza, anche il successivo ricorso per Cassazione poteva essere proposto solo in relazione alla correttezza della nuova valutazione operata dal giudice di rinvio su quel punto. Proporre un motivo di ricorso relativo alla misura della pena, una questione non inclusa nel mandato del rinvio, ha significato per il ricorrente uscire dai binari processuali consentiti. Tale vizio procedurale ha portato inevitabilmente alla pronuncia di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve come monito per gli operatori del diritto. È cruciale analizzare con estrema attenzione il dispositivo e la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio della Cassazione per comprendere l’esatta estensione del giudizio demandato al giudice inferiore. Qualsiasi tentativo di reintrodurre questioni già decise o escluse dall’annullamento si scontrerà con una declaratoria di inammissibilità. La strategia difensiva nel giudizio di rinvio e nell’eventuale successivo ricorso deve essere costruita esclusivamente attorno ai punti indicati dalla Suprema Corte, per evitare non solo il rigetto del ricorso ma anche l’addebito di ulteriori costi per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione, la misura della pena, che era al di fuori dei limiti del giudizio di rinvio. La precedente sentenza di annullamento della Cassazione aveva circoscritto il nuovo esame al solo aspetto del bilanciamento tra le circostanze.
Cosa si intende per ‘giudice del rinvio’?
Il ‘giudice del rinvio’ è il giudice (in questo caso, la Corte d’Appello) a cui la Corte di Cassazione invia il processo dopo aver annullato una sentenza precedente. Questo giudice deve decidere di nuovo la causa, ma solo sulle questioni indicate dalla Cassazione e applicando i principi di diritto da essa stabiliti.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47423 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 01/06/1970
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata afferente al determinazione del trattamento punitivo, oltre a risultare smentita nella sua fondatezza d complessivo portato della motivazione adottata, immune a censure, pone peraltro in discussione un tema, quello della misura della pena irrogata, escluso dal devoluto al giudice del rinvio a luce della motivazione adottata con la sentenza rescindente ( che nell’ultimo capoverso del punto 2 della motivazione, delimitava espressamente l’annullamento al solo aspetto inerente il giudizio di equivalenza tra circostanze);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.