Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si muove il giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio. Analizziamo come la Corte ha affrontato un caso di inammissibilità ricorso, delineando i confini tra la valutazione di diritto e quella di fatto.
I Fatti del Processo
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi: il primo contestava la valutazione della sua responsabilità penale, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge; il secondo metteva in discussione il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati a lui ascritti.
L’Analisi dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questa decisione si basa su una netta distinzione tra le competenze dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e quelle della Corte di Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno osservato che le doglianze del ricorrente non miravano a evidenziare un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, l’obiettivo era sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta è estraneo al ‘sindacato di legittimità’ proprio della Cassazione. La Corte ha sottolineato che non è suo compito rifare il processo, ma solo verificare che le regole processuali e sostanziali siano state correttamente applicate.
La Valutazione sulla Continuazione del Reato
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La valutazione sulla sussistenza della ‘continuazione’ – ovvero se più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – è una questione di fatto riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice inferiore è totalmente priva di motivazione o affetta da un’illogicità palese, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lapidaria e didattica. Viene ribadito che il ricorso in Cassazione deve individuare specifici vizi di legittimità e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. Il ricorrente, nel tentativo di ottenere una rivalutazione delle prove, ha di fatto chiesto alla Corte di comportarsi come un giudice di merito, superando i limiti del proprio mandato. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione adeguata e coerente sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla questione della continuazione, rendendo così l’impugnazione priva di fondamento giuridico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione è consentito solo per questioni di diritto. Un ricorso basato su contestazioni fattuali, già adeguatamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio, è destinato a essere respinto con conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non riguardavano errori di diritto, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione e riservata ai giudici di merito.
Può la Corte di Cassazione riesaminare la configurabilità della continuazione tra reati?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare la configurabilità della continuazione se la decisione del giudice di merito è adeguatamente motivata e priva di manifeste illogicità. Si tratta di una valutazione di fatto riservata ai primi due gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31637 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31637 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione legge e il difetto di motivazione in ordine alla responsabilità, è finaliz ottenere, mediante doglianze in punto di fatto già motivatamente respinte appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindaca legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veddrin particol pag. 2 e 3);
considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito, dato che i giudizio sulla configurabilità della continuazione, è riservato al giudice di me non può essere oggetto di revisione in questa sede se, come nel presente caso adeguatamente motivato e privo di illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consig iere este sore
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La Presidente